Art. 27. Servizio semiresidenziale 1. Il servizio semiresidenziale e' finalizzato a soddisfare, con ospitalita' di tipo diurno, le esigenze dei soggetti di cui all'art. 34, comma 2, attraverso gli interventi e nel rispetto dei criteri indicati nello stesso articolo, commi 3 e 5. 2. Il servizio semiresidenziale puo' essere gestito in apposite strutture ovvero in quelle previste dall'art. 3, comma 4, lettere a), b), c) e g).