Art. 27.
                      Servizio semiresidenziale
 
  1. Il servizio semiresidenziale e' finalizzato  a  soddisfare,  con
ospitalita'  di tipo diurno, le esigenze dei soggetti di cui all'art.
34, comma 2, attraverso gli interventi e  nel  rispetto  dei  criteri
indicati nello stesso articolo, commi 3 e 5.
  2.  Il  servizio  semiresidenziale  puo' essere gestito in apposite
strutture ovvero in quelle previste dall'art. 3, comma 4, lettere a),
b),
                              c) e g).