Art. 28. Servizi per la vacanza 1. I servizi per la vacanza sono rivolti ai soggetti in eta' evolutiva, alle persone anziane, alle persone handicappate che siano in condizioni di disagio economico per concorrere ai processi di socializzazione e di riabilitazione fisica e psichica. 2. I servizi di cui al comma 1 sono, di norma, attuati: a) per i soggetti in eta' evolutiva, nel quadro di una programmazione unitaria e interdisciplinare delle attivita', coinvolgendo gli organismi della scuola, sportivi e culturali, quali momenti integrativi del processo educativo; b) per le persone handicappate e per gli anziani, anche se parzialmente autosufficienti, in un rapporto di stretta integrazione programmatica e gestionale con i competenti servizi sanitari.