Art. 28.
                       Servizi per la vacanza
 
  1.  I  servizi  per  la  vacanza  sono  rivolti ai soggetti in eta'
evolutiva, alle persone anziane, alle persone handicappate che  siano
in  condizioni  di  disagio  economico  per concorrere ai processi di
socializzazione e di riabilitazione fisica e psichica.
  2. I servizi di cui al comma 1 sono, di norma, attuati:
   a)  per  i  soggetti  in  eta'  evolutiva,  nel  quadro   di   una
programmazione   unitaria   e   interdisciplinare   delle  attivita',
coinvolgendo gli organismi della scuola, sportivi e culturali,  quali
momenti integrativi del processo educativo;
   b)  per  le  persone  handicappate  e  per  gli  anziani, anche se
parzialmente autosufficienti, in un rapporto di stretta  integrazione
programmatica e gestionale con i competenti servizi sanitari.