Art. 29.
       Servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale
 
  1. Il servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale ha lo
scopo  di  assicurare  tempestivamente,  nell'arco delle ventiquattro
ore, e per un periodo  non  superiore  alle  48  ore,  prestazioni  a
persone  che, per improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti,
personali  o  familiari,  siano  sprovvisti  di  mezzi  necessari  al
soddisfacimento  dei bisogni primari di vita ovvero che si trovino in
condizioni di incapacita' o non siano comunque in  grado  di  trovare
autonomamente idonea collocazione.
  2.  Il  servizio  di  cui  al comma 1 deve essere raccordato con il
servizio di emergenza  sanitaria  di  cui  alla  legge  regionale  20
settembre  1993, n. 55, ed alla deliberazione del Consiglio regionale
11 maggio 1994, n. 1004.