Art. 29. Servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale 1. Il servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale ha lo scopo di assicurare tempestivamente, nell'arco delle ventiquattro ore, e per un periodo non superiore alle 48 ore, prestazioni a persone che, per improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti, personali o familiari, siano sprovvisti di mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di vita ovvero che si trovino in condizioni di incapacita' o non siano comunque in grado di trovare autonomamente idonea collocazione. 2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere raccordato con il servizio di emergenza sanitaria di cui alla legge regionale 20 settembre 1993, n. 55, ed alla deliberazione del Consiglio regionale 11 maggio 1994, n. 1004.