Art. 3. Obiettivi 1. Il sistema socio-assistenziale della Regione persegue i seguenti obiettivi: a) decentramento sul territorio dei servizi e degli interventi; b) coordinamento per l'integrazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali con quelli sanitari e con quelli educativo-scolastici e sportivi, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze della persona; c) prevenzione, individuazione precoce e rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono determinare situazioni di bisogno e di disagio o fenomeni di emarginazione e di disadattamento; d) omogeneo livello di prestazioni su tutto il territorio regionale; e) promozione e realizzazione di servizi ed interventi che favoriscano il mantenimento, l'inserimento ed il reinserimento dei soggetti nell'ambiente familiare, scolastico, lavorativo e sociale per limitare ogni processo di istituzionalizzazione e di emarginazione; f) protezione e tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi quando manchino o di fatto non intervengano coloro cui la legge attribuisce tale compito; g) istituzione di strutture permanenti e polivalenti, finalizzate al miglioramento della condizione umana, sotto l'aspetto culturale e sociale; h) promozione e valorizzazione della partecipazione degli utenti, dei cittadini e delle formazioni ed organizzazioni sociali alla individuazione delle istanze emergenti in seno alla collettivita' e degli obiettivi della programmazione, nonche' alla verifica dell'efficacia dei servizi e degli interventi; i) finalizzazione delle attivita' nel settore formativo alle esigenze di qualificazione degli operatori e allo sviluppo e alla riconversione dei servizi; l) rilevazione ed impiego coordinato e programmato di tutte le risorse globalmente disponibili nei piani socio-assistenziali regionali e locali per il complesso dei servizi e degli interventi.