Art. 31. Interventi per l'inserimento lavorativo 1. Gli interventi per l'inserimento lavorativo sono finalizzati al sostegno e all'integrazione dei soggetti a rischio di emarginazione, compresi gli inabili e gli invalidi, nonche' degli adolescenti problematici e dei soggetti gia' istituzionalizzati o in regime di semiliberta'. 2. Ai fini di cui al comma 1, ed in armonia con la legislazione nazionale o regionale in materia, gli interventi si concretizzano in: a) attivita' ed iniziative per il rispetto delle norme relative al collocamento obbligatorio delle categorie protette; b) iniziative propositive ed attuative volte all'adeguamento delle capacita' professionali in relazione agli effettivi sbocchi di lavoro; c) attivita' di orientamento lavorativo e qualificazione professionale dei soggetti portatori di handicaps, tossicodipendenti e degli adolescenti in difficolta'; d) iniziative nei confronti di imprese artigiane e cooperative per favorire l'inserimento lavorativo delle persone handicappate; e) iniziative volte a favorire, anche mediante opportuni incentivi economici, l'istituzione e lo sviluppo di imprese singole e a carattere cooperativo, specie artigiane e agricole o di servizi, alle quali partecipano, insieme ad altri cittadini, soggetti portatori di handicaps, o tossicodipendenti esposti a rischio di emarginazione, nonche' adolescenti problematici; f) attivita' di individuazione di strutture produttive idonee e disponibili all'inserimento di adolescenti problematici, nonche' di tossicodipendenti, di soggetti dimessi dal carcere o in regime di semiliberta', di malati di mente, realizzando anche rapporti convenzionali a tale scopo e verificandone l'attuazione; g) iniziative volte ad agevolare le persone handicappate a recarsi al posto di lavoro favorendo prioritariamente l'abbattimento delle barriere architettoniche; h) progetti di inserimento mirato a favore di handicappati gravi ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dall'art. 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.