Art. 31.
               Interventi per l'inserimento lavorativo
 
  1. Gli interventi per l'inserimento lavorativo sono finalizzati  al
sostegno  e all'integrazione dei soggetti a rischio di emarginazione,
compresi gli  inabili  e  gli  invalidi,  nonche'  degli  adolescenti
problematici  e  dei  soggetti gia' istituzionalizzati o in regime di
semiliberta'.
  2. Ai fini di cui al comma 1, ed in  armonia  con  la  legislazione
nazionale o regionale in materia, gli interventi si concretizzano in:
   a) attivita' ed iniziative per il rispetto delle norme relative al
collocamento obbligatorio delle categorie protette;
   b) iniziative propositive ed attuative volte all'adeguamento delle
capacita'  professionali  in  relazione  agli  effettivi  sbocchi  di
lavoro;
   c)  attivita'  di   orientamento   lavorativo   e   qualificazione
professionale  dei soggetti portatori di handicaps, tossicodipendenti
e degli adolescenti in difficolta';
   d) iniziative nei confronti di imprese artigiane e cooperative per
favorire l'inserimento lavorativo delle persone handicappate;
   e) iniziative volte a favorire, anche mediante opportuni incentivi
economici, l'istituzione  e  lo  sviluppo  di  imprese  singole  e  a
carattere cooperativo, specie artigiane e agricole o di servizi, alle
quali  partecipano, insieme ad altri cittadini, soggetti portatori di
handicaps, o tossicodipendenti esposti a  rischio  di  emarginazione,
nonche' adolescenti problematici;
   f)  attivita'  di  individuazione di strutture produttive idonee e
disponibili all'inserimento di adolescenti problematici,  nonche'  di
tossicodipendenti,  di  soggetti  dimessi  dal carcere o in regime di
semiliberta',  di  malati  di  mente,  realizzando   anche   rapporti
convenzionali a tale scopo e verificandone l'attuazione;
   g) iniziative volte ad agevolare le persone handicappate a recarsi
al  posto  di  lavoro favorendo prioritariamente l'abbattimento delle
barriere architettoniche;
   h) progetti di inserimento mirato a favore di  handicappati  gravi
ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
dall'art. 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.