Art. 32. Interventi di tutela del minore e rapporti con l'autorita' giudiziaria 1. Gli interventi di tutela del minore con esigenze particolari di protezione consistono: a) nel reperimento precoce dei casi di abbandono morale e materiale o di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, o di maltrattamento, di disadattamento e di ogni altra situazione che leda i diritti e gli interessi dei soggetti in eta' evolutiva; b) nella adozione di provvedimenti urgenti, ivi compreso quello di cui all'art. 403 del codice civile di competenza del sindaco; c) nella segnalazione di casi alla magistratura minorile e nella predisposizione di indagini ed accertamenti ulteriori dalla stessa richiesti; d) nella assunzione dell'esercizio della tutela del minore disposta dalla magistratura; e) nella attuazione delle misure ed attivita' volte alla dichiarazione dello stato di adottabilita', dell'affidamento preadottivo e della adozione ai sensi del titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184; f) nella promozione ed attuazione dell'affidamento familiare di cui all'art. 4 della legge n. 184 del 1983, attraverso il reperimento delle famiglie o persone disponibili all'affidamento, la loro selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affido e il mantenimento dei rapporti con l'autorita' giudiziaria competente, la consulenza ed il sostegno psicologico al minore, alla famiglia di origine ed alla famiglia affidataria; g) nella vigilanza degli adempimenti relativi all'obbligo di segnalare casi di soggetti in eta' evolutiva affidati ad estranei di cui all'art. 9, commi 6 e 7, della legge n. 184 del 1983, e agli obblighi degli isituti, pubblici e privati, di cui allo stesso art. 9, comma 4; h) nell'organizzazione degli interventi, sia di prevenzione che di assistenza, afferenti alla sfera del minore ove esistono implicazioni inerenti la magistratura minorile; i) nella collaborazione con l'autorita' giudiziaria prevista dalle norme sul processo penale a carico degli imputati minorenni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.