Art. 32.
     Interventi di tutela del minore e rapporti con l'autorita'
                             giudiziaria
 
  1.  Gli interventi di tutela del minore con esigenze particolari di
protezione consistono:
   a)  nel  reperimento  precoce  dei  casi  di  abbandono  morale  e
materiale  o  di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, o di
maltrattamento, di disadattamento e di ogni altra situazione che leda
i diritti e gli interessi dei soggetti in eta' evolutiva;
   b) nella adozione di provvedimenti urgenti, ivi compreso quello di
cui all'art. 403 del codice civile di competenza del sindaco;
   c) nella segnalazione di casi alla magistratura minorile  e  nella
predisposizione  di  indagini  ed accertamenti ulteriori dalla stessa
richiesti;
   d)  nella  assunzione  dell'esercizio  della  tutela  del   minore
disposta dalla magistratura;
   e)   nella   attuazione  delle  misure  ed  attivita'  volte  alla
dichiarazione  dello   stato   di   adottabilita',   dell'affidamento
preadottivo  e  della  adozione  ai sensi del titolo II della legge 4
maggio 1983, n. 184;
   f) nella promozione ed attuazione  dell'affidamento  familiare  di
cui all'art. 4 della legge n. 184 del 1983, attraverso il reperimento
delle   famiglie  o  persone  disponibili  all'affidamento,  la  loro
selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento  dell'affido  e
il  mantenimento dei rapporti con l'autorita' giudiziaria competente,
la consulenza ed il sostegno psicologico al minore, alla famiglia  di
origine ed alla famiglia affidataria;
   g)  nella  vigilanza  degli  adempimenti  relativi  all'obbligo di
segnalare casi di soggetti in eta' evolutiva affidati ad estranei  di
cui  all'art.    9,  commi 6 e 7, della legge n. 184 del 1983, e agli
obblighi degli isituti, pubblici e privati, di cui allo  stesso  art.
9, comma 4;
   h) nell'organizzazione degli interventi, sia di prevenzione che di
assistenza, afferenti alla sfera del minore ove esistono implicazioni
inerenti la magistratura minorile;
   i) nella collaborazione con l'autorita' giudiziaria prevista dalle
norme sul processo penale a carico degli imputati minorenni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  448.