Art. 33. Interventi psico-sociali a richiesta dell'autorita' giudiziaria 1. Gli interventi psico-sociali richiesti dalla autorita' giudiziaria riguardano indagini ed accertamenti di ordine psicologico o sociale e relative valutazioni ai fini di provvedimenti inerenti: a) l'autorizzazione al matrimonio di minorenni; b) l'autorizzazione per l'interruzione volontaria della gravidanza di minorenni; c) l'affidamento dei figli in caso di separazione dei coniugi, di divorzio, di dichiarazione di nullita' del matrimonio; d) le decisioni relative all'esercizio della potesta' parentale; e) le pronunce di decadenza o di reintegrazione della potesta' genitoriale; f) le determinazioni nei casi di condotta del genitore pregiudizievole ai figli; g) ogni altra decisione nel settore della potesta' genitoriale e del diritto di famiglia; h) l'attuazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988.