Art. 33.
   Interventi psico-sociali a richiesta dell'autorita' giudiziaria
 
  1.   Gli   interventi   psico-sociali   richiesti  dalla  autorita'
giudiziaria riguardano indagini ed accertamenti di ordine psicologico
o sociale e relative valutazioni ai fini di provvedimenti inerenti:
   a) l'autorizzazione al matrimonio di minorenni;
   b) l'autorizzazione per l'interruzione volontaria della gravidanza
di minorenni;
   c) l'affidamento dei figli in caso di separazione dei coniugi,  di
divorzio, di dichiarazione di nullita' del matrimonio;
   d) le decisioni relative all'esercizio della potesta' parentale;
   e)  le  pronunce  di  decadenza o di reintegrazione della potesta'
genitoriale;
   f)  le  determinazioni  nei  casi   di   condotta   del   genitore
pregiudizievole ai figli;
   g)  ogni  altra decisione nel settore della potesta' genitoriale e
del diritto di famiglia;
   h) l'attuazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 448 del 1988.