Art. 34.
            Affido o ospitalita' in servizi residenziali
 
  1.  L'affido  in  servizi  residenziali  consiste  in un intervento
finalizzato a soddisfare le esigenze complessive:
   a)  di  soggetti  in   eta'   evolutiva   la   cui   famiglia   e'
comprovatamente   impossibilitata   o  inidonea  ad  assolvere  anche
temporaneamente il proprio ruolo, ai sensi dell'art. 2 della legge n.
184 del 1983;
   b)  di  persone  adulte   anche   temporaneamente   incapaci   che
necessitano  di  interventi, anche temporanei, sostitutivi del nucleo
familiare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della  legge  n.  104  del
1992.
  2.  L'ospitalita' in servizi residenziali consiste in un intervento
finalizzato a far fronte alle esigenze di persone adulte, di  persone
anziane  e  di minori soli non assistibili a domicilio e non in grado
d'usufruire di altri servizi assistenziali del territorio di  cui  al
capo II del presente titolo.
  3. I servizi residenziali, oltre che assicurare condizioni adeguate
ai  bisogni  delle  persone  ospitate, devono garantire l'inserimento
sociale e l'utilizzazione da parte delle stesse di  tutti  i  servizi
del territorio. Devono, altresi', realizzare forme di trattamento che
favoriscano  il  recupero  e  il  reinserimento sociale delle persone
utenti,   nonche'   modalita'   organizzative   che   promuovono   il
coinvolgimento  responsabile  della  famiglia  e  l'integrazione  con
l'ambiente esterno.
  4. I servizi residenziali di cui al presente articolo comprendono:
   a) la  casa-famiglia,  consistente  in  un  nucleo  di  convivenza
destinata  ad  ospitare  non  piu'  di  cinque o sei soggetti in eta'
evolutiva, anche portatori di handicaps, di sesso  ed  eta'  diversa,
ubicata  in  alloggio  di  civile abitazione, organizzata sul modello
familiare e caratterizzata dalla presenza di operatori  quali  figure
parentali;
   b) il gruppo-appartamento, consistente in un nucleo di convivenza,
inserito  in  un  normale  contesto  abitativo,  caratterizzato dalla
flessibilita' organizzativa e dalla partecipazione degli ospiti  alla
gestione  del  servizio, destinato a non piu' di otto persone in eta'
minorile, di sesso ed eta' diversi,  anche  portatori  di  handicaps,
prevalentemente  adolescenti  sottoposti  alle  misure dell'autorita'
giudiziaria, con problematiche la cui complessita' richiede un'azione
specifica di sostegno e di recupero;
   c)  la  casa  di  riposo,  consistente   in   un'istituzione   per
l'ospitalita'   di   persone   anziane   totalmente   o  parzialmente
autosufficienti, in numero non superiore  ad  ottanta  unita',  nella
quale vengono assicurati, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero,
interventi   culturali  e  ricreativi  nonche'  servizi  specifici  a
carattere socio-assistenziale;
   d) la comunita' alloggio per anziani, consistente in un nucleo  di
convivenza   a   carattere  familiare,  ubicata  in  case  di  civile
abitazione nell'ambito di zone destinate  ad  uso  residenziale,  per
l'accoglienza  di un numero di persone anziane comprese tra le otto e
le dieci unita', nella quale vengono assicurate almeno le prestazioni
socio-assistenziali previste per le case di riposo;
   e) la comunita'  alloggio  per  handicappati,  consistente  in  un
nucleo  di convivenza a carattere comunitario per l'accoglienza di un
numero di persone handicappate comprese tra  le  quattro  e  le  otto
unita',   alle   quali  vengono  assicurate  -  con  la  loro  attiva
partecipazione, ove possibile - prestazioni  alberghiere,  interventi
di  sostegno e di sviluppo di abilita' individuali, che consentano lo
svolgimento autonomo delle basilari attivita' della vita  quotidiana,
nonche'  azioni,  a  livello  di  gruppo,  di laboratorio formativo e
ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
   f) la casa-albergo, consistente in un  complesso  di  appartamenti
minimi,   ubicata   in   zone   urbanizzate  e  fornite  di  adeguate
infrastrutture e servizi sociali, provvisti di servizi  sia  autonomi
che  centralizzati,  per l'accoglienza di coppie di coniugi anziani e
persone anziane sole, autosufficienti;
   g) le residenze sanitarie assistenziali destinate  a  persone  non
autosufficienti,  non  assistibili a domicilio, la cui organizzazione
e' definita dal regolamento di cui all'art. 13 della legge  regionale
1 settembre 1993, n. 49.
  5.  L'organizzazione  dei  servizi  residenziali di cui al presente
articolo si uniforma ai seguenti criteri:
   a) coinvolgimento delle famiglie degli utenti  nell'attivita'  per
garantire la continuita' dei rapporti familiari;
   b)  possibilita'  di  frequenti  rientri in famiglia degli utenti,
salvo che non ostino obiettive  situazioni  di  impossibilita'  o  di
inopportunita'  valutate  dall'autorita' giudiziaria o dai competenti
servizi del territorio;
   c)  apertura  all'ambiente  esterno  in  modo   da   favorire   la
socializzazione e la normale vita di relazione degli utenti;
   d)  possibilita'  di  articolazione in gruppi autonomi nei casi di
convivenza piu' numerose;
   e) integrazione funzionale ed  operativa  con  gli  altri  servizi
esistenti sul territorio.