Art. 34. Affido o ospitalita' in servizi residenziali 1. L'affido in servizi residenziali consiste in un intervento finalizzato a soddisfare le esigenze complessive: a) di soggetti in eta' evolutiva la cui famiglia e' comprovatamente impossibilitata o inidonea ad assolvere anche temporaneamente il proprio ruolo, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184 del 1983; b) di persone adulte anche temporaneamente incapaci che necessitano di interventi, anche temporanei, sostitutivi del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 104 del 1992. 2. L'ospitalita' in servizi residenziali consiste in un intervento finalizzato a far fronte alle esigenze di persone adulte, di persone anziane e di minori soli non assistibili a domicilio e non in grado d'usufruire di altri servizi assistenziali del territorio di cui al capo II del presente titolo. 3. I servizi residenziali, oltre che assicurare condizioni adeguate ai bisogni delle persone ospitate, devono garantire l'inserimento sociale e l'utilizzazione da parte delle stesse di tutti i servizi del territorio. Devono, altresi', realizzare forme di trattamento che favoriscano il recupero e il reinserimento sociale delle persone utenti, nonche' modalita' organizzative che promuovono il coinvolgimento responsabile della famiglia e l'integrazione con l'ambiente esterno. 4. I servizi residenziali di cui al presente articolo comprendono: a) la casa-famiglia, consistente in un nucleo di convivenza destinata ad ospitare non piu' di cinque o sei soggetti in eta' evolutiva, anche portatori di handicaps, di sesso ed eta' diversa, ubicata in alloggio di civile abitazione, organizzata sul modello familiare e caratterizzata dalla presenza di operatori quali figure parentali; b) il gruppo-appartamento, consistente in un nucleo di convivenza, inserito in un normale contesto abitativo, caratterizzato dalla flessibilita' organizzativa e dalla partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio, destinato a non piu' di otto persone in eta' minorile, di sesso ed eta' diversi, anche portatori di handicaps, prevalentemente adolescenti sottoposti alle misure dell'autorita' giudiziaria, con problematiche la cui complessita' richiede un'azione specifica di sostegno e di recupero; c) la casa di riposo, consistente in un'istituzione per l'ospitalita' di persone anziane totalmente o parzialmente autosufficienti, in numero non superiore ad ottanta unita', nella quale vengono assicurati, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, interventi culturali e ricreativi nonche' servizi specifici a carattere socio-assistenziale; d) la comunita' alloggio per anziani, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare, ubicata in case di civile abitazione nell'ambito di zone destinate ad uso residenziale, per l'accoglienza di un numero di persone anziane comprese tra le otto e le dieci unita', nella quale vengono assicurate almeno le prestazioni socio-assistenziali previste per le case di riposo; e) la comunita' alloggio per handicappati, consistente in un nucleo di convivenza a carattere comunitario per l'accoglienza di un numero di persone handicappate comprese tra le quattro e le otto unita', alle quali vengono assicurate - con la loro attiva partecipazione, ove possibile - prestazioni alberghiere, interventi di sostegno e di sviluppo di abilita' individuali, che consentano lo svolgimento autonomo delle basilari attivita' della vita quotidiana, nonche' azioni, a livello di gruppo, di laboratorio formativo e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale; f) la casa-albergo, consistente in un complesso di appartamenti minimi, ubicata in zone urbanizzate e fornite di adeguate infrastrutture e servizi sociali, provvisti di servizi sia autonomi che centralizzati, per l'accoglienza di coppie di coniugi anziani e persone anziane sole, autosufficienti; g) le residenze sanitarie assistenziali destinate a persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio, la cui organizzazione e' definita dal regolamento di cui all'art. 13 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 49. 5. L'organizzazione dei servizi residenziali di cui al presente articolo si uniforma ai seguenti criteri: a) coinvolgimento delle famiglie degli utenti nell'attivita' per garantire la continuita' dei rapporti familiari; b) possibilita' di frequenti rientri in famiglia degli utenti, salvo che non ostino obiettive situazioni di impossibilita' o di inopportunita' valutate dall'autorita' giudiziaria o dai competenti servizi del territorio; c) apertura all'ambiente esterno in modo da favorire la socializzazione e la normale vita di relazione degli utenti; d) possibilita' di articolazione in gruppi autonomi nei casi di convivenza piu' numerose; e) integrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio.