Art. 36. Registro regionale degli enti privati 1. Presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali e' istituito il registro regionale degli enti privati di cui all'art. 16 che svolgono attivita' di assistenza sociale nell'ambito del territorio della Regione. 2. L'iscrizione nel registro e' disposta, su domanda dell'ente interessato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che sia stata formalmente rigettata la domanda, si provvede comunque all'iscrizione. 3. L'iscrizione nel registro e' subordinata all'esistenza delle seguenti condizioni: a) svolgimento di regolare attivita' socio-assistenziale da almeno sei mesi; b) idoneita' all'erogazione delle prestazioni ed al funzionamento dei servizi socio-assistenziali di cui ai capi II e III del titolo III in relazione ai livelli qualitativi ed ai requisiti minimi funzionali indicati dal piano regionale socio-assistenziale; c) corrispondenza dell'attivita' svolta ai principi della presente legge; d) adeguata qualificazione degli operatori in relazione ai requisiti minimi professionali indicati dal piano regionale socio-assistenziale; e) rispetto, per il personale dipendente, delle norme contrattuali di categoria, ad eccezione delle prestazioni volontarie o rese da personale religioso, i cui rapporti sono regolati da appositi accordi formali. 4. La domanda di iscrizione deve essere corredata dei seguenti documenti: a) atto costitutivo; b) statuto e regolamento; c) bilancio. 5. L'iscrizione al registro regionale degli enti privati costituisce presupposto per la stipula di eventuali convenzioni con i comuni, per il concorso alla programmazione socio-assistenziale, per la partecipazione del personale ai corsi di formazione ed aggiornamento degli operatori socio-assistenziali, nonche' per la concessione di eventuali contributi e di altre agevolazioni finalizzati al sostegno dell'attivita' svolta. 6. Le modalita' e le procedure istruttorie per l'iscrizione al registro regionale di cui al presente articolo e per la cancellazione da esso qualora vengano meno le condizioni indicate al comma 3 o per gravi violazioni sono disciplinate con apposito regolamento regionale, da emanarsi sentite le rappresentanze degli enti interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.