Art. 36.
                Registro regionale degli enti privati
 
  1. Presso la struttura della Giunta regionale competente in materia
di  servizi  sociali  e'  istituito  il registro regionale degli enti
privati di cui all'art.  16  che  svolgono  attivita'  di  assistenza
sociale nell'ambito del territorio della Regione.
  2.  L'iscrizione  nel  registro  e'  disposta, su domanda dell'ente
interessato, con decreto del Presidente della  Giunta  regionale,  da
emanarsi  entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine
senza che sia stata formalmente rigettata  la  domanda,  si  provvede
comunque all'iscrizione.
  3.  L'iscrizione  nel  registro  e' subordinata all'esistenza delle
seguenti condizioni:
   a) svolgimento di regolare attivita' socio-assistenziale da almeno
sei mesi;
   b) idoneita' all'erogazione delle prestazioni ed al  funzionamento
dei  servizi  socio-assistenziali  di cui ai capi II e III del titolo
III in relazione  ai  livelli  qualitativi  ed  ai  requisiti  minimi
funzionali indicati dal piano regionale socio-assistenziale;
   c) corrispondenza dell'attivita' svolta ai principi della presente
legge;
   d)   adeguata  qualificazione  degli  operatori  in  relazione  ai
requisiti  minimi  professionali   indicati   dal   piano   regionale
socio-assistenziale;
   e) rispetto, per il personale dipendente, delle norme contrattuali
di  categoria,  ad  eccezione  delle prestazioni volontarie o rese da
personale religioso, i cui rapporti sono regolati da appositi accordi
formali.
  4. La domanda di iscrizione  deve  essere  corredata  dei  seguenti
documenti:
   a) atto costitutivo;
   b) statuto e regolamento;
   c) bilancio.
  5.   L'iscrizione   al   registro   regionale  degli  enti  privati
costituisce presupposto per la stipula di eventuali convenzioni con i
comuni, per il concorso alla programmazione socio-assistenziale,  per
la   partecipazione   del   personale   ai  corsi  di  formazione  ed
aggiornamento degli operatori  socio-assistenziali,  nonche'  per  la
concessione   di   eventuali   contributi  e  di  altre  agevolazioni
finalizzati al sostegno dell'attivita' svolta.
  6. Le modalita' e le  procedure  istruttorie  per  l'iscrizione  al
registro regionale di cui al presente articolo e per la cancellazione
da  esso qualora vengano meno le condizioni indicate al comma 3 o per
gravi  violazioni  sono   disciplinate   con   apposito   regolamento
regionale,   da   emanarsi   sentite  le  rappresentanze  degli  enti
interessati, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge.