Art. 37. Registro regionale delle organizzazioni di volontariato 1. Le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 17 svolgono la propria attivita' nei limiti e con le modalita' previste dalla legge regionale n. 29 del 1993. 2. L'iscrizione nel registro regionale di cui all'art. 3 della citata legge regionale n. 29 del 1993 e' condizione necessaria per la stipula delle convenzioni ai sensi dell'art. 38 della legge n. 104 del 1992, nonche' per accedere a contributi erogati dalla Regione, dagli enti locali e dalle aziende unita' sanitarie locali, previsti da norme statali e regionali.