Art. 37.
       Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
 
  1. Le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 17 svolgono la
propria  attivita' nei limiti e con le modalita' previste dalla legge
regionale n. 29 del 1993.
  2. L'iscrizione nel registro regionale  di  cui  all'art.  3  della
citata legge regionale n. 29 del 1993 e' condizione necessaria per la
stipula  delle  convenzioni ai sensi dell'art. 38 della legge n.  104
del 1992, nonche' per accedere a contributi  erogati  dalla  Regione,
dagli  enti  locali e dalle aziende unita' sanitarie locali, previsti
da norme statali e regionali.