Art. 38.
     Ambiti territoriali per l'esercizio delle funzioni comunali
                Forme associative e di decentramento
 
  1. I comuni esercitano le funzioni amministrative di  cui  all'art.
12  direttamente  o  in  forma  associativa  ovvero  delegandole alla
comunita' montana o alla azienda unita' sanitaria locale.
  2. Il piano socio-assistenziale regionale individua:
   a) le funzioni che devono essere esercitate  in  forma  coordinata
con  i  servizi  sanitari  in  ambiti  territoriali coincidenti con i
distretti sanitari, determinati ai sensi  dell'art.  19  della  legge
regionale 16 giugno 1994, n. 18, e successive modificazioni;
   b)  le  funzioni  che devono essere esercitate in forma coordinata
con i servizi sanitari in ambiti territoriali sovradistrettuali.
  3. Nel caso in cui gli ambiti  territoriali  di  cui  al  comma  2,
comprendano  il  territorio  di  piu'  comuni,  le  relative funzioni
socio-assistenziali sono esercitate mediante le forme  associative  e
di  cooperazione  previste dal capo VIII della legge n. 142 del 1990,
secondo le indicazioni del piano socio-assistenziale regionale.
  4. Le eventuali convenzioni tra comuni  per  l'esercizio  associato
delle funzioni socio-assistenziali devono definire tra l'altro:
   a)  il comune presso cui viene istituito il servizio di assistenza
sociale di cui all'art. 39;
   b) l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di assistenza
sociale;
   c) i modi e le forme per l'assegnazione al servizio di  assistenza
sociale del personale dipendente dai singoli comuni interessati;
   d)  le  modalita' di partecipazione degli altri comuni interessati
alla programmazione ed alla verifica delle attivita';
   e) i casi  in  cui  devono  essere  consultati  gli  altri  comuni
interessati;
   f) i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi.
  5.  Qualora l'ambito territoriale di cui al comma 2 per l'esercizio
delle  funzioni  comunali   socio-assistenziali   coincida   con   il
territorio  di una comunita' montana tali funzioni sono esercitate da
detto ente.
  6.  I  comuni  nel  cui  territorio  siano  compresi  piu'   ambiti
territoriali  di  cui  al  comma 2 disciplinano, a norma dell'art. 13
della legge n. 142 del 1990,  in  sede  statutaria  e  regolamentare,
l'organizzazione delle funzioni da esercitare, secondo le indicazioni
del piano socio-assistenziale regionale, in forma decentrata.