Art. 38. Ambiti territoriali per l'esercizio delle funzioni comunali Forme associative e di decentramento 1. I comuni esercitano le funzioni amministrative di cui all'art. 12 direttamente o in forma associativa ovvero delegandole alla comunita' montana o alla azienda unita' sanitaria locale. 2. Il piano socio-assistenziale regionale individua: a) le funzioni che devono essere esercitate in forma coordinata con i servizi sanitari in ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari, determinati ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, e successive modificazioni; b) le funzioni che devono essere esercitate in forma coordinata con i servizi sanitari in ambiti territoriali sovradistrettuali. 3. Nel caso in cui gli ambiti territoriali di cui al comma 2, comprendano il territorio di piu' comuni, le relative funzioni socio-assistenziali sono esercitate mediante le forme associative e di cooperazione previste dal capo VIII della legge n. 142 del 1990, secondo le indicazioni del piano socio-assistenziale regionale. 4. Le eventuali convenzioni tra comuni per l'esercizio associato delle funzioni socio-assistenziali devono definire tra l'altro: a) il comune presso cui viene istituito il servizio di assistenza sociale di cui all'art. 39; b) l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di assistenza sociale; c) i modi e le forme per l'assegnazione al servizio di assistenza sociale del personale dipendente dai singoli comuni interessati; d) le modalita' di partecipazione degli altri comuni interessati alla programmazione ed alla verifica delle attivita'; e) i casi in cui devono essere consultati gli altri comuni interessati; f) i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi. 5. Qualora l'ambito territoriale di cui al comma 2 per l'esercizio delle funzioni comunali socio-assistenziali coincida con il territorio di una comunita' montana tali funzioni sono esercitate da detto ente. 6. I comuni nel cui territorio siano compresi piu' ambiti territoriali di cui al comma 2 disciplinano, a norma dell'art. 13 della legge n. 142 del 1990, in sede statutaria e regolamentare, l'organizzazione delle funzioni da esercitare, secondo le indicazioni del piano socio-assistenziale regionale, in forma decentrata.