Art. 39.
                   Servizio di assistenza sociale
 
  1.  I  comuni,  singoli o collegati mediante forme associative e di
cooperazione, nonche' le comunita' montane interessate  istituiscono,
per  la  gestione  del  sistema  socio-assistenziale,  il servizio di
assistenza sociale, in  cui  vengono  esercitate  tutte  le  funzioni
amministrativo-burocratiche  e  tecnico-assistenziali  relative  agli
interventi previsti dalla presente legge.
  2. Il servizio di assistenza sociale puo' essere articolato in:
   a) una struttura centrale, con  bacino  di  utenza  corrispondente
all'ambito  territoriale  nel quale vengono esercitate le funzioni di
cui all'art. 38, comma 2, lettera b);
   b)  unita'  operative   territoriali,   con   bacini   di   utenza
corrispondenti  agli ambiti territoriali nei quali vengono esercitate
le funzioni di cui all'art. 38, comma 2, lettera a).
  3. Il servizio di assistenza sociale e le  sue  articolazioni  sono
poste  alle  dipendenze  funzionali  dell'ente  presso il quale viene
istituito il servizio stesso.