Art. 39. Servizio di assistenza sociale 1. I comuni, singoli o collegati mediante forme associative e di cooperazione, nonche' le comunita' montane interessate istituiscono, per la gestione del sistema socio-assistenziale, il servizio di assistenza sociale, in cui vengono esercitate tutte le funzioni amministrativo-burocratiche e tecnico-assistenziali relative agli interventi previsti dalla presente legge. 2. Il servizio di assistenza sociale puo' essere articolato in: a) una struttura centrale, con bacino di utenza corrispondente all'ambito territoriale nel quale vengono esercitate le funzioni di cui all'art. 38, comma 2, lettera b); b) unita' operative territoriali, con bacini di utenza corrispondenti agli ambiti territoriali nei quali vengono esercitate le funzioni di cui all'art. 38, comma 2, lettera a). 3. Il servizio di assistenza sociale e le sue articolazioni sono poste alle dipendenze funzionali dell'ente presso il quale viene istituito il servizio stesso.