Art. 4. Destinatari 1. Destinatari dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge sono i cittadini, gli stranieri comunitari ed extracomunitari e gli apolidi, residenti nella regione Lazio, senza distinzione di carattere politico, religioso, ideologico, economico e sociale. 2. I servizi e gli interventi si estendono altresi' ai cittadini, agli stranieri ed agli apolidi temporaneamente presenti nel territorio della regione, allorche' si trovino in condizioni di difficolta' tali da non consentirne l'attuazione da parte dei corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, salvo rivalsa in base alla normativa vigente.