Art. 4.
                             Destinatari
 
  1.  Destinatari dei servizi e degli interventi di cui alla presente
legge sono i cittadini, gli stranieri comunitari ed extracomunitari e
gli apolidi, residenti nella  regione  Lazio,  senza  distinzione  di
carattere politico, religioso, ideologico, economico e sociale.
  2.  I  servizi e gli interventi si estendono altresi' ai cittadini,
agli  stranieri  ed  agli  apolidi   temporaneamente   presenti   nel
territorio  della  regione,  allorche'  si  trovino  in condizioni di
difficolta'  tali  da  non  consentirne  l'attuazione  da  parte  dei
corrispondenti  servizi  della Regione o dello Stato di appartenenza,
salvo rivalsa in base alla normativa vigente.