Art. 40. Personale del servizio di assistenza sociale 1. Al servizio di assistenza sociale e' assegnato personale di ruolo dipendente dai comuni e dalle comunita' montane interessate, secondo quanto previsto dalla dotazione organica definita dal regolamento di cui all'art. 43, in conformita' dei parametri indicati dal piano socio-assistenziale regionale. 2. La dotazione organica, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, fissa in relazione alle aree socio-assistenziale ed amministrative il numero dei posti per le diverse qualifiche funzionali, nonche' il numero delle singole figure professionali secondo quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale.