Art. 40.
            Personale del servizio di assistenza sociale
 
  1.  Al  servizio  di  assistenza  sociale e' assegnato personale di
ruolo dipendente dai comuni e dalle  comunita'  montane  interessate,
secondo   quanto  previsto  dalla  dotazione  organica  definita  dal
regolamento di cui all'art. 43, in conformita' dei parametri indicati
dal piano socio-assistenziale regionale.
  2. La dotazione organica, nel  rispetto  dei  principi  di  cui  al
decreto  legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, fissa
in relazione  alle  aree  socio-assistenziale  ed  amministrative  il
numero  dei  posti  per  le diverse qualifiche funzionali, nonche' il
numero delle singole figure  professionali  secondo  quanto  previsto
dalla vigente normativa contrattuale.