Art. 42.
     Raccordo ed integrazione del servizio di assistenza sociale
     con gli altri servizi del territorio - Accordi di programma
 
  1. I comuni, singoli o collegati mediante forme  associative  e  di
cooperazione,  e le comunita' montane interessate attuano, sulla base
delle indicazioni  del  piano  socio-assistenziale  regionale,  o  di
appositi   programmi   e   progetti,   modalita'   organizzative  che
garantiscano il raccordo e l'integrazione del servizio di  assistenza
sociale con gli altri servizi del territorio.
  2.  Ai fini dell'integrazione dei servizi di assistenza sociale con
i servizi sanitari, i piani socio-assistenziale e sanitario-regionali
individuano le aree di attivita' nell'ambito delle quali deve  essere
realizzata detta integrazione, avuto riguardo soprattutto a:
   a)  tutela  della maternita', dell'infanzia e dell'eta' evolutiva,
con  particolare  riferimento  alle  attivita'  di   competenza   dei
consultori familiari;
   b)   prevenzione,   riabilitazione,  inserimento  o  reinserimento
funzionale e sociale delle persone handicappate;
   c) tutela della salute mentale;
   d) prevenzione e recupero negli stati di tossicodipendenza;
   e) tutela della salute dell'anziano.
  3. Nelle aree di attivita' di cui al  comma  2  l'integrazione  dei
servizi  di  assistenza  sociale con quelli sanitari, nel caso in cui
gli enti locali non facciano ricorso all'istituto  della  delega,  e'
perseguita  mediante accordi di programma, definiti a norma dell'art.
27 della legge n. 142 del 1990, tra i  comuni,  singoli  o  collegati
mediante  forme  associative  e di cooperazione, le comunita' montane
interessate  e  le  aziende unita' sanitarie locali, in conformita' a
schemi-tipo approvati dalla Giunta regionale  entro  sessanta  giorni
dalla  data  di entrata in vigore del primo piano socio-assistenziale
regionale.