Art. 42. Raccordo ed integrazione del servizio di assistenza sociale con gli altri servizi del territorio - Accordi di programma 1. I comuni, singoli o collegati mediante forme associative e di cooperazione, e le comunita' montane interessate attuano, sulla base delle indicazioni del piano socio-assistenziale regionale, o di appositi programmi e progetti, modalita' organizzative che garantiscano il raccordo e l'integrazione del servizio di assistenza sociale con gli altri servizi del territorio. 2. Ai fini dell'integrazione dei servizi di assistenza sociale con i servizi sanitari, i piani socio-assistenziale e sanitario-regionali individuano le aree di attivita' nell'ambito delle quali deve essere realizzata detta integrazione, avuto riguardo soprattutto a: a) tutela della maternita', dell'infanzia e dell'eta' evolutiva, con particolare riferimento alle attivita' di competenza dei consultori familiari; b) prevenzione, riabilitazione, inserimento o reinserimento funzionale e sociale delle persone handicappate; c) tutela della salute mentale; d) prevenzione e recupero negli stati di tossicodipendenza; e) tutela della salute dell'anziano. 3. Nelle aree di attivita' di cui al comma 2 l'integrazione dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari, nel caso in cui gli enti locali non facciano ricorso all'istituto della delega, e' perseguita mediante accordi di programma, definiti a norma dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990, tra i comuni, singoli o collegati mediante forme associative e di cooperazione, le comunita' montane interessate e le aziende unita' sanitarie locali, in conformita' a schemi-tipo approvati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo piano socio-assistenziale regionale.