Art. 43.
           Regolamento del servizio di assistenza sociale
 
  1. I comuni, singoli o collegati mediante forme  associative  o  di
cooperazione,  e  le  comunita'  montane  interessate adottano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  del  primo  piano
socio-assistenziale  regionale  predisposto  ai  sensi della presente
legge, il regolamento per l'organizzazione  e  il  funzionamento  del
servizio  di assistenza sociale, redatto sulla base dello schema-tipo
approvato  dal  Consiglio  regionale,  su   proposta   della   Giunta
regionale, unitamente al suddetto piano.
  2.  Il regolamento di cui al comma 1, in conformita' agli indirizzi
della   presente   legge    ed    alle    indicazioni    del    piano
socio-assistenziale regionale, stabilisce tra l'altro:
   a)  le  caratteristiche organizzative e funzionali del servizio di
assistenza sociale  e  delle  relative  articolazioni,  definendo  la
dotazione  organica, i requisiti tecnico-professionali del personale,
le specifiche attribuzioni ed i livelli di responsabilita';
   b)  i  soggetti  destinatari  dei  servizi  e   degli   interventi
socio-assistenziali o legittimati a richiederli;
   c)    la    tipologia    dei    servizi    e    degli   interventi
socio-assistenziali,  nonche'  le  condizioni,  le  modalita'  e   le
procedure per l'erogazione delle relative prestazioni;
   d)   la  durata  massima  delle  prestazioni  e  degli  interventi
d'urgenza;
   e)  le  modalita'  del  concorso  degli  utenti  al  costo   delle
prestazioni  nonche'  del  rimborso  agli  stessi  in caso di ricorso
autorizzato a prestazioni private non convenzionate;
   f) le procedure e le modalita' per  assicurare  la  partecipazione
dei  cittadini,  singoli  e  associati, e l'informazione di tutti gli
interessati in ordine all'amministrazione del servizio di  assistenza
sociale;
   g)   le  modalita'  per  lo  svolgimento  della  conferenza  degli
operatori socio-assistenziali;
   h) le modalita'  concernenti  il  raccordo  e  l'integrazione  del
servizio  di assistenza sociale con gli altri servizi del territorio,
il collegamento e il coordinamento con gli  enti  privati  e  con  le
organizzazioni di volontariato iscritti nei registri regionali di cui
agli articoli 36 e 37 nonche' i rapporti con l'autorita' giudiziaria.