Art. 43. Regolamento del servizio di assistenza sociale 1. I comuni, singoli o collegati mediante forme associative o di cooperazione, e le comunita' montane interessate adottano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo piano socio-assistenziale regionale predisposto ai sensi della presente legge, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del servizio di assistenza sociale, redatto sulla base dello schema-tipo approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, unitamente al suddetto piano. 2. Il regolamento di cui al comma 1, in conformita' agli indirizzi della presente legge ed alle indicazioni del piano socio-assistenziale regionale, stabilisce tra l'altro: a) le caratteristiche organizzative e funzionali del servizio di assistenza sociale e delle relative articolazioni, definendo la dotazione organica, i requisiti tecnico-professionali del personale, le specifiche attribuzioni ed i livelli di responsabilita'; b) i soggetti destinatari dei servizi e degli interventi socio-assistenziali o legittimati a richiederli; c) la tipologia dei servizi e degli interventi socio-assistenziali, nonche' le condizioni, le modalita' e le procedure per l'erogazione delle relative prestazioni; d) la durata massima delle prestazioni e degli interventi d'urgenza; e) le modalita' del concorso degli utenti al costo delle prestazioni nonche' del rimborso agli stessi in caso di ricorso autorizzato a prestazioni private non convenzionate; f) le procedure e le modalita' per assicurare la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, e l'informazione di tutti gli interessati in ordine all'amministrazione del servizio di assistenza sociale; g) le modalita' per lo svolgimento della conferenza degli operatori socio-assistenziali; h) le modalita' concernenti il raccordo e l'integrazione del servizio di assistenza sociale con gli altri servizi del territorio, il collegamento e il coordinamento con gli enti privati e con le organizzazioni di volontariato iscritti nei registri regionali di cui agli articoli 36 e 37 nonche' i rapporti con l'autorita' giudiziaria.