Art. 44.
                      Convenzioni e contributi
 
  1.   I   comuni,  singoli  o  associati,  e  le  comunita'  montane
interessate  possono  stipulare  convenzioni   con   le   istituzioni
pubbliche  di assistenza e beneficenza nonche' con gli enti privati e
le organizzazioni di volontariato iscritti nei registri di  cui  agli
articoli  36  e 37, per l'erogazione di servizi e la realizzazione di
interventi assistenziali.
  2. Le convenzioni debbono necessariamente prevedere:
   a)  gli  obiettivi,  i  contenuti  e  le modalita' dell'intervento
oggetto della convenzione;
   b) prestazioni conformi ai livelli ed agli standards qualitativi e
quantitativi indicati dal piano socio-assistenziale regionale;
   c) la regolamentazione dei  rapporti  operativi  fra  il  servizio
pubblico di assistenza sociale e quello convenzionato;
   d)  la  modalita'  di  verifica e valutazione, da parte degli enti
istituzionalmente titolari delle funzioni, degli interventi e servizi
svolti;
   e) le modalita' ed i criteri per  la  definizione  del  costo  del
servizio;
   f)  le  modalita'  e i criteri per la formazione e l'aggiornamento
del personale;
   g) la durata della convenzione e le cause di risoluzione.
  3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del primo piano socio-assistenziale regionale,  approva  lo
schema-tipo di convenzione.
  4.  Gli  enti  locali  titolari delle funzioni socio-assistenziali,
compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, possono  concedere
contributi   per   sostenere   attivita'   significative   nel  campo
dell'assistenza  sociale,  svolte  dalle  istituzioni  pubbliche   di
assistenza   e  beneficenza,  nonche'  dagli  enti  privati  e  dalle
organizzazioni di volontariato iscritti nei registri regionali di cui
agli articoli 36 e 37. Dai contributi sono comunque esclusi gli  enti
privati  che perseguono scopi di lucro e gli enti e le organizzazioni
di volontariato convenzionati ai sensi del comma 1.
  5. I criteri per la stipula delle convenzioni  e  per  l'erogazione
dei contributi di cui al presente articolo sono determinati dal piano
socio-assistenziale regionale.