Art. 44. Convenzioni e contributi 1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane interessate possono stipulare convenzioni con le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nonche' con gli enti privati e le organizzazioni di volontariato iscritti nei registri di cui agli articoli 36 e 37, per l'erogazione di servizi e la realizzazione di interventi assistenziali. 2. Le convenzioni debbono necessariamente prevedere: a) gli obiettivi, i contenuti e le modalita' dell'intervento oggetto della convenzione; b) prestazioni conformi ai livelli ed agli standards qualitativi e quantitativi indicati dal piano socio-assistenziale regionale; c) la regolamentazione dei rapporti operativi fra il servizio pubblico di assistenza sociale e quello convenzionato; d) la modalita' di verifica e valutazione, da parte degli enti istituzionalmente titolari delle funzioni, degli interventi e servizi svolti; e) le modalita' ed i criteri per la definizione del costo del servizio; f) le modalita' e i criteri per la formazione e l'aggiornamento del personale; g) la durata della convenzione e le cause di risoluzione. 3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo piano socio-assistenziale regionale, approva lo schema-tipo di convenzione. 4. Gli enti locali titolari delle funzioni socio-assistenziali, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, possono concedere contributi per sostenere attivita' significative nel campo dell'assistenza sociale, svolte dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonche' dagli enti privati e dalle organizzazioni di volontariato iscritti nei registri regionali di cui agli articoli 36 e 37. Dai contributi sono comunque esclusi gli enti privati che perseguono scopi di lucro e gli enti e le organizzazioni di volontariato convenzionati ai sensi del comma 1. 5. I criteri per la stipula delle convenzioni e per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono determinati dal piano socio-assistenziale regionale.