Art. 45.
     Modalita' di esercizio delle funzioni amministrative socio-
      assistenziali delle province e della citta' metropolitana
 
  1.  Le  province  e  la citta' metropolitana esercitano le funzioni
amministrative di cui all'art. 11, comma 1, lettera  d),  avvalendosi
dei comuni, singoli o associati, sulla base di apposite convenzioni.
  2.  Le  convenzioni  devono  definire  il  trasferimento  dei fondi
destinati dalle province e dalla citta' metropolitana  agli  enti  di
cui  al comma 1, nel rispetto dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge
n. 9 del 1993, convertito con modificazioni dall'art. 1  della  legge
n.  67  del  1993,  l'eventuale assegnazione di personale, nonche' le
modalita' di  erogazione  dei  servizi  e  degli  interventi  con  la
specificazione dei compiti attribuiti a ogni ente interessato.
  3.  I  servizi  e  gli  interventi  connessi  con l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1 devono essere integrati con  quelli  degli
altri servizi del territorio.