Art. 45. Modalita' di esercizio delle funzioni amministrative socio- assistenziali delle province e della citta' metropolitana 1. Le province e la citta' metropolitana esercitano le funzioni amministrative di cui all'art. 11, comma 1, lettera d), avvalendosi dei comuni, singoli o associati, sulla base di apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono definire il trasferimento dei fondi destinati dalle province e dalla citta' metropolitana agli enti di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 1993, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 67 del 1993, l'eventuale assegnazione di personale, nonche' le modalita' di erogazione dei servizi e degli interventi con la specificazione dei compiti attribuiti a ogni ente interessato. 3. I servizi e gli interventi connessi con l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 devono essere integrati con quelli degli altri servizi del territorio.