Art. 46. Piano socio-assistenziale regionale 1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, determina, in coerenza con il programma regionale di sviluppo ed il relativo quadro di riferimento territoriale, i criteri di programmazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali mediante l'adozione del piano socio-assistenziale regionale, coordinato con quello sanitario. 2. Il piano di cui al comma 1 ha durata triennale e puo' essere annualmente aggiornato, a seguito delle verifiche e dei risultati raggiunti, al fine di adeguarlo alle nuove esigenze o alle disposizioni nazionali in materia.