Art. 46.
                 Piano socio-assistenziale regionale
 
  1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.
3,  determina,  in coerenza con il programma regionale di sviluppo ed
il  relativo  quadro  di  riferimento  territoriale,  i  criteri   di
programmazione  degli  interventi  e  dei servizi socio-assistenziali
mediante  l'adozione   del   piano   socio-assistenziale   regionale,
coordinato con quello sanitario.
  2.  Il  piano  di  cui al comma 1 ha durata triennale e puo' essere
annualmente aggiornato, a seguito delle  verifiche  e  dei  risultati
raggiunti,   al   fine  di  adeguarlo  alle  nuove  esigenze  o  alle
disposizioni nazionali in materia.