Art. 47. Contenuti 1. Il piano socio-assistenziale regionale si articola in progetti-obiettivo ed azioni programmatiche, oltre che in prescrizioni sullo svolgimento delle attivita' normali e ricorrenti, ed indica: a) i dati socio-demografici ed economici relativi al territorio regionale; b) gli obiettivi generali e specifici da perseguire nel triennio di riferimento e le priorita' di intervento, nonche' le aree socio-assistenziali oggetto di progetti-obiettivo e di azioni programmatiche; c) gli ambiti territoriali adeguati alla gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, promuovendo le necessarie forme associative e di cooperazione tra gli enti locali interessati e forme di decentramento comunale; d) l'assetto organizzativo, strutturale e funzionale dei servizi di assistenza sociale e delle relative articolazioni, con specificazione delle funzioni di cui all'art. 38, comma 2, nonche' i livelli e gli standards qualitativi e quantitativi delle prestazioni; e) i ruoli e le funzioni, per il triennio di riferimento, degli enti pubblici e privati competenti in materia; f) i criteri per migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema socio-assistenziale e per l'utilizzazione coordinata degli enti privati e delle organizzazioni di volontariato iscritti nei registri regionali di cui agli articoli 36 e 37, nonche' per la stipula delle convenzioni e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 44; g) le modalita' per il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali, in particolare con quelli sanitari ed educativo-scolastici, nonche' le aree di attivita' di cui all'art. 42, comma 2; h) i criteri ed i parametri di reddito per il concorso degli utenti al costo delle prestazioni socio-assistenziali nonche' per il rimborso agli stessi di spese sostenute in caso di ricorso autorizzato a prestazioni non convenzionate; i) i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica ed i parametri di reddito ai quali rapportare gli interventi finanziari; l) le esigenze di formazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori nell'area dell'assistenza sociale, da recepire nel piano della formazione degli operatori sociali; m) la valutazione dei costi, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e la politica della spesa; n) i criteri per l'individuazione dello stato di bisogno. 3. Il piano socio-assistenziale regionale contiene, altresi', indicazioni per la formulazione dei piani socio-assistenziali provinciali e metropolitano e degli atti programmatori dei comuni e delle comunita' montane interessate, nonche' per l'attuazione e la verifica del piano stesso.