Art. 47.
                              Contenuti
 
  1.  Il  piano  socio-assistenziale   regionale   si   articola   in
progetti-obiettivo   ed   azioni   programmatiche,   oltre   che   in
prescrizioni sullo svolgimento delle attivita' normali e  ricorrenti,
ed indica:
   a)  i  dati  socio-demografici ed economici relativi al territorio
regionale;
   b) gli obiettivi generali e specifici da perseguire  nel  triennio
di  riferimento  e  le  priorita'  di  intervento,  nonche'  le  aree
socio-assistenziali  oggetto  di  progetti-obiettivo  e   di   azioni
programmatiche;
   c) gli ambiti territoriali adeguati alla gestione degli interventi
e  dei  servizi  socio-assistenziali, promuovendo le necessarie forme
associative e di cooperazione tra gli enti locali interessati e forme
di decentramento comunale;
   d) l'assetto organizzativo, strutturale e funzionale  dei  servizi
di   assistenza   sociale   e   delle   relative  articolazioni,  con
specificazione delle funzioni di cui all'art. 38, comma 2, nonche'  i
livelli e gli standards qualitativi e quantitativi delle prestazioni;
   e)  i  ruoli  e le funzioni, per il triennio di riferimento, degli
enti pubblici e privati competenti in materia;
   f) i criteri per migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema
socio-assistenziale  e  per  l'utilizzazione  coordinata  degli  enti
privati  e delle organizzazioni di volontariato iscritti nei registri
regionali di cui agli articoli 36 e 37, nonche' per la stipula  delle
convenzioni e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 44;
   g)  le modalita' per il coordinamento e l'integrazione dei servizi
socio-assistenziali,  in   particolare   con   quelli   sanitari   ed
educativo-scolastici,  nonche'  le  aree di attivita' di cui all'art.
42, comma 2;
   h) i criteri ed i parametri  di  reddito  per  il  concorso  degli
utenti  al costo delle prestazioni socio-assistenziali nonche' per il
rimborso  agli  stessi  di  spese  sostenute  in  caso   di   ricorso
autorizzato a prestazioni non convenzionate;
   i)  i  criteri  per  l'erogazione  dell'assistenza  economica ed i
parametri di reddito ai quali rapportare gli interventi finanziari;
   l) le esigenze di formazione,  riqualificazione  ed  aggiornamento
degli  operatori  nell'area  dell'assistenza sociale, da recepire nel
piano della formazione degli operatori sociali;
   m) la valutazione dei costi, l'ammontare delle risorse finanziarie
disponibili e la politica della spesa;
   n) i criteri per l'individuazione dello stato di bisogno.
  3.  Il  piano  socio-assistenziale  regionale  contiene,  altresi',
indicazioni   per   la  formulazione  dei  piani  socio-assistenziali
provinciali e metropolitano e degli atti programmatori dei  comuni  e
delle  comunita'  montane  interessate, nonche' per l'attuazione e la
verifica del piano stesso.