Art. 48. Predisposizione ed approvazione 1. Il piano socio-assistenziale regionale e' predisposto dalla Giunta regionale, con il concorso delle province, della citta' metropolitana, dei comuni, singoli o associati, delle comunita' montane interessate, delle aziende unita' sanitarie locali, sentite le organizzazioni sindacali. Deve essere, altresi', garantito il concorso degli enti privati, delle cooperative sociali, delle organizzazioni di volontariato che esercitano attivita' nel settore socio-assistenziale a livello regionale, iscritti nei registri regionali di cui agli articoli 36 e 37. 2. A tal fine lo schema di piano e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla data di adozione da parte della Giunta regionale. 3. Le province e la citta' metropolitana effettuano nel proprio ambito territoriale le consultazioni con i comuni, singoli o associati, con le comunita' montane interessate, con le organizzazioni sindacali e con gli altri enti ed organizzazioni di cui al comma 1, operanti a livello provinciale e metropolitano, e svolgono il coordinamento delle osservazioni e delle proposte presentate. Ciascuna provincia e la citta' metropolitana, concluse le consultazioni, elaborano un documento di osservazione e proposte e lo invia alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema di piano. 4. La Giunta regionale, valutati i documenti di osservazioni e proposte ricevuti entro il termine stabilito, definisce e delibera la proposta di piano da sottoporre all'esame del Consiglio regionale. La proposta di piano viene deliberata dalla Giunta regionale, scaduto il termine di sessanta giorni di cui al comma 3, anche in assenza delle osservazioni e delle proposte di ciascuna provincia e della citta' metropolitana. 5. Il piano socio-assistenziale regionale e' approvato con deliberazione del Consiglio regionale, ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 6. Entro il trenta settembre dei primi due anni di validita' del piano la Giunta regionale sulla base anche delle risultanze della verifica prevista dall'art. 53, predispone, ove necessario ai fini di cui all'art. 46, comma 2, i relativi aggiornamenti, che vengono approvati, su sua proposta, con deliberazione del Consiglio regionale. Gli aggiornamenti annuali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. 7. Entro il trenta settembre dell'ultimo anno di validita' del piano la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta del piano socio-assistenziale regionale per il triennio successivo, che deve essere predisposto ed approvato con le modalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Fino a quando il nuovo piano non e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione permane comunque la validita' del piano precedente.