Art. 48.
                   Predisposizione ed approvazione
 
  1. Il piano  socio-assistenziale  regionale  e'  predisposto  dalla
Giunta  regionale,  con  il  concorso  delle  province,  della citta'
metropolitana, dei  comuni,  singoli  o  associati,  delle  comunita'
montane  interessate,  delle aziende unita' sanitarie locali, sentite
le organizzazioni sindacali.  Deve  essere,  altresi',  garantito  il
concorso   degli  enti  privati,  delle  cooperative  sociali,  delle
organizzazioni di volontariato che esercitano attivita'  nel  settore
socio-assistenziale   a  livello  regionale,  iscritti  nei  registri
regionali di cui agli articoli 36 e 37.
  2. A tal fine lo schema  di  piano  e'  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla data di adozione da
parte della Giunta regionale.
  3.  Le  province  e  la citta' metropolitana effettuano nel proprio
ambito  territoriale  le  consultazioni  con  i  comuni,  singoli   o
associati,   con   le   comunita'   montane   interessate,   con   le
organizzazioni sindacali e con gli altri enti  ed  organizzazioni  di
cui  al  comma  1,  operanti a livello provinciale e metropolitano, e
svolgono  il  coordinamento  delle  osservazioni  e  delle   proposte
presentate.
  Ciascuna   provincia   e   la  citta'  metropolitana,  concluse  le
consultazioni, elaborano un documento di osservazione e proposte e lo
invia alla Giunta regionale  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione dello schema di piano.
  4.  La  Giunta  regionale,  valutati  i documenti di osservazioni e
proposte ricevuti entro il termine stabilito, definisce e delibera la
proposta di piano da sottoporre all'esame  del  Consiglio  regionale.
La proposta di piano viene deliberata dalla Giunta regionale, scaduto
il  termine  di  sessanta  giorni di cui al comma 3, anche in assenza
delle osservazioni e delle proposte di  ciascuna  provincia  e  della
citta' metropolitana.
  5.   Il   piano  socio-assistenziale  regionale  e'  approvato  con
deliberazione  del  Consiglio  regionale,  ed   e'   pubblicato   nel
Bollettino ufficiale della Regione.
  6.  Entro  il  trenta settembre dei primi due anni di validita' del
piano la Giunta regionale sulla base  anche  delle  risultanze  della
verifica prevista dall'art. 53, predispone, ove necessario ai fini di
cui  all'art.  46,  comma  2,  i  relativi aggiornamenti, che vengono
approvati,  su  sua  proposta,  con   deliberazione   del   Consiglio
regionale.   Gli aggiornamenti annuali sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale della Regione.
  7. Entro il trenta settembre  dell'ultimo  anno  di  validita'  del
piano la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta
del  piano  socio-assistenziale regionale per il triennio successivo,
che deve essere predisposto ed approvato con le modalita' di  cui  ai
commi  1, 2, 3, 4 e 5. Fino a quando il nuovo piano non e' pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione permane comunque la  validita'
del piano precedente.