Art. 49. Efficacia 1. Il piano socio-assistenziale regionale ha efficacia vincolante per tutti gli interventi in materia socio-assistenziale nell'ambito regionale. 2. La Regione uniforma al piano la propria attivita' legislativa, regolamentare ed amministrativa nel settore socio-assistenziale, nonche' la propria azione di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti degli enti locali e delle aziende unita' sanitarie locali. 3. Ai contenuti del piano devono, altresi', uniformare le province, la citta' metropolitana, i comuni, singoli o associati, e le comunita' montane interessate nell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di loro competenza, nonche' tutti gli altri enti ed organizzazioni, pubblici e privati, operanti nel settore socio-assistenziale a livello regionale.