Art. 49.
                              Efficacia
 
  1.  Il  piano socio-assistenziale regionale ha efficacia vincolante
per tutti gli interventi in materia  socio-assistenziale  nell'ambito
regionale.
  2.  La  Regione uniforma al piano la propria attivita' legislativa,
regolamentare  ed  amministrativa  nel  settore  socio-assistenziale,
nonche'  la  propria  azione  di  indirizzo,  di  coordinamento  e di
controllo nei confronti degli enti  locali  e  delle  aziende  unita'
sanitarie locali.
  3. Ai contenuti del piano devono, altresi', uniformare le province,
la  citta'  metropolitana,  i  comuni,  singoli  o  associati,  e  le
comunita'   montane   interessate   nell'esercizio   delle   funzioni
socio-assistenziali  di loro competenza, nonche' tutti gli altri enti
ed  organizzazioni,  pubblici  e  privati,   operanti   nel   settore
socio-assistenziale a livello regionale.