Art. 50.
        Piani socio-assistenziali provinciali e metropolitano
 
  1.  Le  province  e  la citta' metropolitana, entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del piano  socio-assistenziale  regionale
di  cui  all'art.  48,  comma 5, adottano, secondo le indicazioni ivi
contenute ed in coerenza con il rispettivo programma  socio-economico
e  con  il relativo piano territoriale di coordinamento, propri piani
socio-assistenziali,   di    durata    triennale,    articolati    in
progetti-obiettivo  ed  azioni  programmatiche,  con  il concorso dei
comuni, singoli o associati, e delle  comunita'  montane  interessate
nonche'  degli  enti  privati  e  delle  associazioni di volontariato
iscritti nei registri regionali  previsti  agli  articoli  36  e  37,
operanti nel territorio provinciale o metropolitano.
  2.  I  piani  di  cui  al  comma  1  contengono le prescrizioni per
l'attuazione delle previsioni del piano socio-assistenziale regionale
negli ambiti territoriali individuati per la gestione delle  funzioni
socio-assistenziali a norma dell'art. 38 e stabiliscono, in relazione
al periodo cui si riferiscono e per ciascuno dei progetti-obiettivo e
delle   azioni   programmatiche,   tramite   schede   di  rilevazione
predisposte dalla Regione:
   a) la localizzazione dei presidi socio-assistenziali, precisando i
servizi  e  gli  interventi  da  attivare  e le relative modalita' di
organizzazione e di gestione;
   b) le risorse umane e finanziarie occorrenti;
   c) le coperture finanziarie, con riferimento  alle  disponibilita'
esistenti nei bilanci della Regione e degli enti locali;
   d) le modalita' di impiego delle risorse;
   e)  le  modalita'  di utilizzazione delle strutture pubbliche e di
quelle private convenzionate;
   f) le modalita' di integrazione  dei  servizi  socio-assistenziali
con quelli sanitari ed educativo-scolastici;
   g)  i  sistemi  di  verifica  della  gestione  dei servizi e degli
interventi e dei risultati conseguiti.
  3. I piani socio-assistenziali  provinciali  e  metropolitano  sono
trasmessi   immediatamente   alla   Regione  per  la  verifica  della
compatibilita' con il piano socio-assistenziale regionale.
  4. La verifica di  cui  al  comma  3  e'  effettuata  dalla  Giunta
regionale.
  5.  Qualora  la  Giunta regionale ritenga di non poter esprimere il
giudizio di compatibilita', delibera di  rinviare  i  piani  all'ente
interessato  perche'  siano  riesaminati  al fine di conformarli alle
indicazioni formulate dalla Giunta medesima.
  6. Nel caso di giudizio positivo la Giunta regionale  propone,  con
propria   deliberazione,   l'approvazione   da  parte  del  Consiglio
regionale dei piani provinciali e metropolitano.
  7.  I  piani  socio-assistenziali   provinciali   e   metropolitano
approvati  dal  Consiglio  regionale  sono  pubblicati nel Bollettino
ufficiale della Regione e costituiscono direttive per gli enti locali
interessati alla relativa attuazione.