Art. 50. Piani socio-assistenziali provinciali e metropolitano 1. Le province e la citta' metropolitana, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano socio-assistenziale regionale di cui all'art. 48, comma 5, adottano, secondo le indicazioni ivi contenute ed in coerenza con il rispettivo programma socio-economico e con il relativo piano territoriale di coordinamento, propri piani socio-assistenziali, di durata triennale, articolati in progetti-obiettivo ed azioni programmatiche, con il concorso dei comuni, singoli o associati, e delle comunita' montane interessate nonche' degli enti privati e delle associazioni di volontariato iscritti nei registri regionali previsti agli articoli 36 e 37, operanti nel territorio provinciale o metropolitano. 2. I piani di cui al comma 1 contengono le prescrizioni per l'attuazione delle previsioni del piano socio-assistenziale regionale negli ambiti territoriali individuati per la gestione delle funzioni socio-assistenziali a norma dell'art. 38 e stabiliscono, in relazione al periodo cui si riferiscono e per ciascuno dei progetti-obiettivo e delle azioni programmatiche, tramite schede di rilevazione predisposte dalla Regione: a) la localizzazione dei presidi socio-assistenziali, precisando i servizi e gli interventi da attivare e le relative modalita' di organizzazione e di gestione; b) le risorse umane e finanziarie occorrenti; c) le coperture finanziarie, con riferimento alle disponibilita' esistenti nei bilanci della Regione e degli enti locali; d) le modalita' di impiego delle risorse; e) le modalita' di utilizzazione delle strutture pubbliche e di quelle private convenzionate; f) le modalita' di integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari ed educativo-scolastici; g) i sistemi di verifica della gestione dei servizi e degli interventi e dei risultati conseguiti. 3. I piani socio-assistenziali provinciali e metropolitano sono trasmessi immediatamente alla Regione per la verifica della compatibilita' con il piano socio-assistenziale regionale. 4. La verifica di cui al comma 3 e' effettuata dalla Giunta regionale. 5. Qualora la Giunta regionale ritenga di non poter esprimere il giudizio di compatibilita', delibera di rinviare i piani all'ente interessato perche' siano riesaminati al fine di conformarli alle indicazioni formulate dalla Giunta medesima. 6. Nel caso di giudizio positivo la Giunta regionale propone, con propria deliberazione, l'approvazione da parte del Consiglio regionale dei piani provinciali e metropolitano. 7. I piani socio-assistenziali provinciali e metropolitano approvati dal Consiglio regionale sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono direttive per gli enti locali interessati alla relativa attuazione.