Art. 51. Piani socio-assistenziali dei comuni e delle comunita' montane 1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane interessate provvedono alla specificazione, nell'ambito del rispettivo territorio, delle previsioni del piano socio-assistenziale provinciale o metropolitano. 2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni, singoli o associati, e le comunita' montane interessate adottano propri piani socio-assistenziali triennali di intervento, con l'indicazione delle azioni prioritarie dei progetti-obiettivo, articolabili in piani annuali di attuazione. 3. I piani socio-assistenziali comunali o comunitari sono trasmessi alle province o alla citta' metropolitana territorialmente competenti per la verifica di compatibilita' con il piano socio-assistenziale provinciale o metropolitano. 4. Se entro i trenta giorni successivi alla data del ricevimento del piano comunale o comunitario la provincia o la citta' metropolitana non hanno formulato osservazioni, il piano stesso e' approvato in via definitiva dall'ente interessato. In caso di osservazioni, l'ente interessato, in sede di approvazione definitiva, apporta i necessari adeguamenti.