Art. 51.
   Piani socio-assistenziali dei comuni e delle comunita' montane
 
  1.  I  comuni,  singoli  o  associati,  e  le   comunita'   montane
interessate   provvedono   alla   specificazione,   nell'ambito   del
rispettivo territorio, delle previsioni del piano socio-assistenziale
provinciale o metropolitano.
  2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni, singoli o  associati,  e  le
comunita'     montane     interessate     adottano    propri    piani
socio-assistenziali triennali di intervento, con l'indicazione  delle
azioni  prioritarie  dei  progetti-obiettivo,  articolabili  in piani
annuali di attuazione.
  3. I piani socio-assistenziali comunali o comunitari sono trasmessi
alle province o alla citta' metropolitana territorialmente competenti
per la verifica di compatibilita' con  il  piano  socio-assistenziale
provinciale o metropolitano.
  4.  Se  entro  i trenta giorni successivi alla data del ricevimento
del  piano  comunale  o  comunitario  la  provincia   o   la   citta'
metropolitana  non  hanno  formulato osservazioni, il piano stesso e'
approvato  in  via  definitiva  dall'ente  interessato.  In  caso  di
osservazioni, l'ente interessato, in sede di approvazione definitiva,
apporta i necessari adeguamenti.