Art. 52.
                             Attuazione
 
  1.  La  Regione,  le  province,  la citta' metropolitana, i comuni,
singoli o associati, e le comunita'  montane  interessate  concorrono
all'attuazione  del  piano  socio-assistenziale regionale e dei piani
socio-assistenziali locali, nei limiti delle rispettive competenze  e
nel rispetto delle indicazioni contenute nei piani stessi.
  2.  Ai fini della corretta attuazione del piano socio-assistenziale
regionale  la  Giunta  regionale  impartisce  apposite  direttive  in
conformita' agli indirizzi determinati dal piano stesso.