Art. 52. Attuazione 1. La Regione, le province, la citta' metropolitana, i comuni, singoli o associati, e le comunita' montane interessate concorrono all'attuazione del piano socio-assistenziale regionale e dei piani socio-assistenziali locali, nei limiti delle rispettive competenze e nel rispetto delle indicazioni contenute nei piani stessi. 2. Ai fini della corretta attuazione del piano socio-assistenziale regionale la Giunta regionale impartisce apposite direttive in conformita' agli indirizzi determinati dal piano stesso.