Art. 53. Verifica dello stato di attuazione 1. La Giunta regionale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano socio-assistenziale regionale, sottopone il piano stesso a verifica annuale per accertarne la regolare e puntuale attuazione da parte degli enti istituzionalmente competenti. 2. A tal fine i comuni, singoli o associati, e le comunita' montane interessate, entro il trentuno luglio di ciascun anno, trasmettono alla provincia ed alla citta' metropolitana competenti per territorio una relazione sullo stato di attuazione del piano, per la parte di rispettiva pertinenza, precisando, tra l'altro, l'ammontare delle somme impegnate ed erogate alla data del trenta giugno dell'anno in corso, le previsioni relative all'andamento della spesa nel secondo trimestre dello stesso anno, nonche' i risultati conseguiti o che si prevede siano conseguiti. La relazione deve, altresi', allegare un documento informativo sui costi ed i risultati dell'attuazione del piano alla data del trentuno dicembre dell'anno precedente. 3. Le suddette relazioni sono coordinate dalla provincia e dalla citta' metropolitana competenti per territorio, che a loro volta redigono una relazione complessiva e la trasmettono alla Giunta regionale entro il trentuno agosto di ciascun anno. 4. La verifica dei costi e dei risultati conseguiti costituisce il presupposto per gli eventuali aggiornamenti annuali di cui all'art. 46, comma 2, ed e' utilizzata dalla Giunta regionale per la redazione della relazione di cui all'art. 59.