Art. 53.
                 Verifica dello stato di attuazione
 
  1.  La  Giunta  regionale, nel rispetto delle indicazioni contenute
nel piano socio-assistenziale regionale, sottopone il piano stesso  a
verifica  annuale per accertarne la regolare e puntuale attuazione da
parte degli enti istituzionalmente competenti.
  2. A tal fine i comuni, singoli o associati, e le comunita' montane
interessate, entro il trentuno luglio di  ciascun  anno,  trasmettono
alla provincia ed alla citta' metropolitana competenti per territorio
una  relazione  sullo  stato di attuazione del piano, per la parte di
rispettiva pertinenza, precisando,  tra  l'altro,  l'ammontare  delle
somme  impegnate  ed erogate alla data del trenta giugno dell'anno in
corso, le previsioni relative all'andamento della spesa  nel  secondo
trimestre  dello stesso anno, nonche' i risultati conseguiti o che si
prevede siano conseguiti. La relazione deve,  altresi',  allegare  un
documento  informativo  sui  costi ed i risultati dell'attuazione del
piano alla data del trentuno dicembre dell'anno precedente.
  3. Le suddette relazioni sono coordinate dalla  provincia  e  dalla
citta'  metropolitana  competenti  per  territorio,  che a loro volta
redigono una relazione  complessiva  e  la  trasmettono  alla  Giunta
regionale entro il trentuno agosto di ciascun anno.
  4.  La verifica dei costi e dei risultati conseguiti costituisce il
presupposto per gli eventuali aggiornamenti annuali di  cui  all'art.
46, comma 2, ed e' utilizzata dalla Giunta regionale per la redazione
della relazione di cui all'art. 59.