Art. 55.
                Indirizzo e coordinamento. Direttive
 
  1.  La  Regione,  al  fine  di  assicurare condizioni e garanzie di
assistenza   uniformi   sul   territorio   regionale,   nonche'    il
coordinamento  e  l'integrazione delle competenze dei diversi livelli
di governo, emana,  in  coerenza  con  i  principi  e  gli  obiettivi
indicati  nella  presente  legge,  indirizzi di carattere generale ai
quali  gli  enti  locali  e  gli  altri  enti  operanti  in   materia
socio-assistenziale devono attenersi per l'esercizio delle rispettive
funzioni.
  2.  Gli  indirizzi  di  cui al comma 1, ove non siano contenuti nel
piano  socio-assistenziale  regionale,  sono   determinati   mediante
deliberazione  del  Consiglio  regionale,  su  proposta  della Giunta
regionale.
  3. La Giunta regionale, tenuto conto  degli  indirizzi  di  cui  ai
commi  1  e  2,  impartisce  specifiche  direttive  di  attuazione ed
organizzazione agli enti interessati.