Art. 55. Indirizzo e coordinamento. Direttive 1. La Regione, al fine di assicurare condizioni e garanzie di assistenza uniformi sul territorio regionale, nonche' il coordinamento e l'integrazione delle competenze dei diversi livelli di governo, emana, in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati nella presente legge, indirizzi di carattere generale ai quali gli enti locali e gli altri enti operanti in materia socio-assistenziale devono attenersi per l'esercizio delle rispettive funzioni. 2. Gli indirizzi di cui al comma 1, ove non siano contenuti nel piano socio-assistenziale regionale, sono determinati mediante deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. 3. La Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi di cui ai commi 1 e 2, impartisce specifiche direttive di attuazione ed organizzazione agli enti interessati.