Art. 56. Rilevazione dati - Studi e ricerche 1. La Regione, ai fini della programmazione socio-assistenziale e dell'esercizio della funzione d'indirizzo e coordinamento di cui all'art. 55, provvede alla sistematica rilevazione ed all'elaborazione di dati demografici, economici e sociali relativi al territorio regionale e di dati sull'attivita' dei servizi di assistenza sociale definendo, in collaborazione con gli enti locali, i criteri e gli standards dell'informatizzazione dei servizi stessi. 2. La Regione provvede, inoltre, anche sulla base delle esigenze rappresentate dagli enti locali, ad effettuare studi e ricerche sulle cause economiche, sociali e psicologiche che possono aver determinato situazioni di bisogno e di emarginazione sociale, anche al fine di individuare e definire piu' efficaci modalita' d'intervento.