Art. 56.
                 Rilevazione dati - Studi e ricerche
 
  1. La Regione, ai fini della programmazione  socio-assistenziale  e
dell'esercizio  della  funzione  d'indirizzo  e  coordinamento di cui
all'art.   55,   provvede    alla    sistematica    rilevazione    ed
all'elaborazione di dati demografici, economici e sociali relativi al
territorio   regionale  e  di  dati  sull'attivita'  dei  servizi  di
assistenza sociale definendo, in collaborazione con gli enti  locali,
i criteri e gli standards dell'informatizzazione dei servizi stessi.
  2.  La  Regione  provvede, inoltre, anche sulla base delle esigenze
rappresentate dagli enti locali, ad effettuare studi e ricerche sulle
cause economiche, sociali e psicologiche che possono aver determinato
situazioni di bisogno e di emarginazione sociale, anche  al  fine  di
individuare e definire piu' efficaci modalita' d'intervento.