Art. 57.
                              Vigilanza
 
  1.   I  comuni,  singoli  o  associati,  e  le  comunita'  montane,
istituzionalmente competenti, ai sensi degli articoli 12 e  13,  alla
gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di cui al
titolo  III  sono tenuti ad esercitare la vigilanza e il controllo su
tutti i servizi pubblici e privati  nonche'  sulle  attivita'  svolte
dagli  enti  pubblici  e privati e dalle associazioni di volontariato
iscritti nei registri regionali di cui agli articoli 36 e 37.
  2.  La  vigilanza  ed  il  controllo  previsti  dal  comma  1  sono
esercitati   secondo   le   modalita'  ed  i  criteri  stabiliti  dal
regolamento di cui all'art. 58, comma 5,  in  stretta  collaborazione
con  la  magistratura  minorile  e con il servizio di igiene pubblica
della  azienda  unita'  sanitaria  locale  competente,  e  tende   in
particolare:
   a)   ad   accertare   la  rispondenza  dei  servizi  ai  requisiti
organizzativi,  strutturali  e  funzionali   stabiliti   dal   citato
regolamento  regionale,  ai  fini  dell'istruttoria  per  il rilascio
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 58;
   b) a  verificare  il  rispetto  delle  disposizioni  che  regolano
l'istituzione,  l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e la
permanenza dei requisiti di cui alla lettera a);
   c) a controllare le condizioni dei soggetti ospiti e l'adeguatezza
delle  prestazioni,  sotto  il  profilo  quantitativo  e qualitativo,
nonche' l'attuazione degli interventi educativi e riabilitativi;
   d)  a  sospendere  l'attivita'  del   servizio   in   assenza   di
autorizzazione ed in presenza di gravi irregolarita';
   e)  a  promuovere la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.
58, comma 4, nel caso in cui persistano le gravi irregolarita'.
  3. La vigilanza sull'attivita' svolta dagli enti  privati  e  dalle
organizzazioni  di  volontariato  e'  esercitata secondo le modalita'
stabilite, rispettivamente, dal regolamento  previsto  dall'art.  36,
comma 6, e dalla legge regionale n. 29 del 1993 e consiste:
   a) nell'accertamento dell'esistenza delle condizioni prescritte ai
fini del parere per l'iscrizione nei registri regionali;
   b)  nella sistematica verifica della permanenza e delle condizioni
di cui alla lettera a);
   c) nella  promozione  della  sospensione  dell'attivita'  e  della
cancellazione  dai registri regionali nei casi di gravi irregolarita'
ed inadempienze.