Art. 57. Vigilanza 1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane, istituzionalmente competenti, ai sensi degli articoli 12 e 13, alla gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di cui al titolo III sono tenuti ad esercitare la vigilanza e il controllo su tutti i servizi pubblici e privati nonche' sulle attivita' svolte dagli enti pubblici e privati e dalle associazioni di volontariato iscritti nei registri regionali di cui agli articoli 36 e 37. 2. La vigilanza ed il controllo previsti dal comma 1 sono esercitati secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 58, comma 5, in stretta collaborazione con la magistratura minorile e con il servizio di igiene pubblica della azienda unita' sanitaria locale competente, e tende in particolare: a) ad accertare la rispondenza dei servizi ai requisiti organizzativi, strutturali e funzionali stabiliti dal citato regolamento regionale, ai fini dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 58; b) a verificare il rispetto delle disposizioni che regolano l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e la permanenza dei requisiti di cui alla lettera a); c) a controllare le condizioni dei soggetti ospiti e l'adeguatezza delle prestazioni, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nonche' l'attuazione degli interventi educativi e riabilitativi; d) a sospendere l'attivita' del servizio in assenza di autorizzazione ed in presenza di gravi irregolarita'; e) a promuovere la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 58, comma 4, nel caso in cui persistano le gravi irregolarita'. 3. La vigilanza sull'attivita' svolta dagli enti privati e dalle organizzazioni di volontariato e' esercitata secondo le modalita' stabilite, rispettivamente, dal regolamento previsto dall'art. 36, comma 6, e dalla legge regionale n. 29 del 1993 e consiste: a) nell'accertamento dell'esistenza delle condizioni prescritte ai fini del parere per l'iscrizione nei registri regionali; b) nella sistematica verifica della permanenza e delle condizioni di cui alla lettera a); c) nella promozione della sospensione dell'attivita' e della cancellazione dai registri regionali nei casi di gravi irregolarita' ed inadempienze.