Art. 58.
           Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento
              dei servizi socio-assistenziali. Requisiti
 
   1. I servizi socio-assistenziali di cui al titolo  III,  capo  II,
articoli  25,  26, 27, 28 e 29 e allo stesso titolo Capo III, debbono
essere  in  possesso  dei  requisiti  di   carattere   organizzativo,
strumentale  e  funzionale, indispensabili per garantire la sicurezza
degli  utenti  e  degli  operatori,  nonche'  la  compatibilita'  del
servizio  con gli obiettivi del piano socio-assistenziale regionale e
l'idoneita'  ad  espletare  le  relative  attivita'.  Tali  requisiti
riguardano, in particolare, la dotazione organica e la qualificazione
del  personale in rapporto all'utenza, le caratteristiche dei locali,
delle  attrezzature  e  degli  arredi,  i  livelli  e  gli  standards
qualitativi e quantitativi delle prestazioni.
  2.  L'apertura  ed  il  funzionamento dei servizi di cui al comma 1
sono subordinati ad apposita autorizzazione della Regione, rilasciata
previo  parere  del  comune  espresso  con  apposito  motivato   atto
deliberativo  sulla  base  dell'accertamento  della  sussistenza  dei
suddetti  requisiti  e  dell'affidabilita'  dei  gestori  secondo  la
normativa vigente.
  3.  L'autorizzazione  e'  strettamente  personale e non puo' essere
ceduta da altri sotto qualsiasi forma e ad alcun titolo.
  4. L'autorizzazione puo' essere revocata nel caso in cui  risultino
persistenti  gravi  irregolarita'  o  vengano  a  mancare i requisiti
previsti per il rilascio.
  5. Il Consiglio regionale, con apposito regolamento  da  approvarsi
unitamente  al  primo piano socio-assistenziale regionale predisposto
ai sensi della presente legge, indica i requisiti previsti dal  comma
1  e  stabilisce  le  modalita'  ed  i  criteri  per  il rilascio, la
sospensione  e  la  revoca  dell'autorizzazione  all'apertura  ed  al
funzionamento dei servizi socio-assistenziali nonche' per l'esercizio
della  vigilanza  ai  sensi  dell'art.  57. Il regolamento stabilisce
anche le sanzioni amministrative da irrogarsi in caso di inosservanza
delle disposizioni contenute nel presente articolo.