Art. 58. Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dei servizi socio-assistenziali. Requisiti 1. I servizi socio-assistenziali di cui al titolo III, capo II, articoli 25, 26, 27, 28 e 29 e allo stesso titolo Capo III, debbono essere in possesso dei requisiti di carattere organizzativo, strumentale e funzionale, indispensabili per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, nonche' la compatibilita' del servizio con gli obiettivi del piano socio-assistenziale regionale e l'idoneita' ad espletare le relative attivita'. Tali requisiti riguardano, in particolare, la dotazione organica e la qualificazione del personale in rapporto all'utenza, le caratteristiche dei locali, delle attrezzature e degli arredi, i livelli e gli standards qualitativi e quantitativi delle prestazioni. 2. L'apertura ed il funzionamento dei servizi di cui al comma 1 sono subordinati ad apposita autorizzazione della Regione, rilasciata previo parere del comune espresso con apposito motivato atto deliberativo sulla base dell'accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti e dell'affidabilita' dei gestori secondo la normativa vigente. 3. L'autorizzazione e' strettamente personale e non puo' essere ceduta da altri sotto qualsiasi forma e ad alcun titolo. 4. L'autorizzazione puo' essere revocata nel caso in cui risultino persistenti gravi irregolarita' o vengano a mancare i requisiti previsti per il rilascio. 5. Il Consiglio regionale, con apposito regolamento da approvarsi unitamente al primo piano socio-assistenziale regionale predisposto ai sensi della presente legge, indica i requisiti previsti dal comma 1 e stabilisce le modalita' ed i criteri per il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dei servizi socio-assistenziali nonche' per l'esercizio della vigilanza ai sensi dell'art. 57. Il regolamento stabilisce anche le sanzioni amministrative da irrogarsi in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo.