Art. 59.
                          Relazione annuale
 
  1.  La  Giunta  regionale  presenta  annualmente,  entro il mese di
febbraio dell'anno successivo, al Consiglio regionale  una  relazione
sullo  stato  di  attuazione del piano socio-assistenziale regionale,
sulla qualita' delle prestazioni  erogate,  sui  risultati  acquisiti
dagli  studi e dalle ricerche effettuate ai sensi dell'art. 56, comma
2, sulla diffusione  di  fattori  di  rischio  e  sulla  dinamica  di
fenomeni sociali di particolare rilievo.
  2.  La  relazione di cui al comma 1, individua, altresi', modalita'
di intervento e forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza  e
l'efficacia del sistema socio-assistenziale.