Art. 59. Relazione annuale 1. La Giunta regionale presenta annualmente, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano socio-assistenziale regionale, sulla qualita' delle prestazioni erogate, sui risultati acquisiti dagli studi e dalle ricerche effettuate ai sensi dell'art. 56, comma 2, sulla diffusione di fattori di rischio e sulla dinamica di fenomeni sociali di particolare rilievo. 2. La relazione di cui al comma 1, individua, altresi', modalita' di intervento e forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema socio-assistenziale.