Art. 60.
                 Fondo regionale per gli interventi
                  ed i servizi socio-assistenziali
 
  1.  La  Regione,  al  fine  di  concorrere  al  conseguimento delle
finalita' della presente legge, istituisce nel bilancio regionale,  a
decorrere  dal  1996,  un  fondo  destinato  al  finanziamento  degli
interventi e dei servizi  socio-assistenziali  previsti  dalla  legge
stessa,  sul  capitolo  n. 42120 denominato: "Fondo regionale per gli
interventi ed i servizi socio-assistenziali" ed un fondo destinato al
finanziamento di interventi in conto capitale sul capitolo n.  42125,
denominato:  "Fondo regionale per spese di investimento".
  2. Al fondo di cui al capitolo 42120 affluiscono:
   a)  lo  stanziamento  del capitolo 42112 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale gia' finalizzato:
    1) agli interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps,
in attuazione della legge regionale 19 settembre 1974, n. 62;
    2) allo sviluppo dei servizi sociali in favore di persone anziane
in attuazione della legge regionale 3 febbraio 1976, n. 11;
   b) lo  stanziamento  del  capitolo  42113  gia'  finalizzato  alla
realizzazione  di soggiorni di vacanza estiva e invernale, nonche' di
servizi permanenti per il tempo  libero  dei  minori,  in  attuazione
della legge regionale 23 agosto 1973, n. 34;
   c) lo stanziamento del capitolo n. 42119 dello stato di previsione
della  spesa  di  bilancio  regionale,  riguardante l'assegnazione di
contributi  ai  comuni  per  l'assistenza  economica  a  favore   dei
disagiati psichici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 agosto 1985 e della legge regionale 7 gennaio 1987, n.
5;
   d)  lo  stanziamento  del capitolo 42201 dello stato di previsione
della  spesa  del  bilancio  regionale,  relativo  all'erogazione  di
contributi  per  interventi  in  campo sociale per la prevenzione, la
cura e la  riabilitazione  degli  stati  di  tossicodipendenza  e  di
alcoolismo,  in  attuazione  della  legge  22  dicembre 1975, n. 685,
nonche' delle  leggi  regionali  11  settembre  1976,  n.  46,  e  22
settembre 1982, n.  44, e successive modificazioni;
   e)  lo  stanziamento  del capitolo 42140 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale, gia'  finalizzato  all'erogazione
di  contributi  al Comune di Roma per la realizzazione di un servizio
mensa, in attuazione della legge regionale 16 giugno 1983, n. 40;
   f)  lo  stanziamento  del capitolo 42151 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale, gia'  finalizzato  all'erogazione
di contributi per la riorganizzazione delle attivita' o dei servizi a
favore  dei  ciechi  in  attuazione  della legge regionale 14 gennaio
1987, n. 8;
   g) lo stanziamento del capitolo 42153 dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio regionale, gia' finalizzato alla concessione
di  contributi  ai  comuni  per  il  rilascio della carta d'argento a
soggetti titolari di pensione, in attuazione della legge regionale 10
maggio 1990, n. 56;
   h) lo stanziamento del capitolo n. 42158 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale, gia' finalizzato alla concessione
di contributi ai comuni sedi di istituti di prevenzione e pena per la
risocializzazione dei detenuti, in attuazione della legge regionale 9
febbraio 1987, n. 13;
   i) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi  con
legge di bilancio.
  3. Al fondo di cui al capitolo n. 42125 affluiscono:
   a) lo stanziamento del capitolo n. 42142 dello stato di previsione
della  spesa  del  bilancio  regionale,  relativo  all'erogazione  di
contributi al Comune di Roma,  per  la  realizzazione  di  centri  di
accoglienza  notturna, in attuazione della legge regionale 23 gennaio
1985, n.  11;
   b) lo stanziamento del capitolo n. 42143 dello stato di previsione
della spesa  del  bilancio  regionale,  concernente  l'erogazione  di
contributi  ai  comuni  per la realizzazione di centri di accoglienza
notturna nel Lazio, in attuazione della legge 17  febbraio  1987,  n.
18;
   c) lo stanziamento del capitolo n. 32135 dello stato di previsione
della  spesa  del  bilancio regionale, relativo ai trasferimenti agli
enti locali di  somme  per  l'acquisizione  e/o  ristrutturazione  di
immobili  da  adibire  a strutture permanenti dei servizi sociali, in
attuazione della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33;
   d) lo stanziamento del capitolo n. 32138 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale, gia' finalizzato all'assegnazione
di contributi per la realizzazione di case alloggio  e  di  strutture
destinate  ad  attivita'  per il recupero di portatori di handicaps e
degli anziani, in attuazione della legge regionale 16 novembre  1989,
n. 66, come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 7;
   e) lo stanziamento del capitolo n. 13126 dello stato di previsione
della  spesa del bilancio regionale, gia' finalizzato alla erogazione
di contributi straordinari per le istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza di cui all'art. 25 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 616 del 1977.
  4.  Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si
provvede, inoltre, con gli appositi fondi stanziati in bilancio dagli
enti   locali   istituzionalmente   competenti   per   le    funzioni
socio-assistenziali.
  5. La legge di bilancio determina annualmente l'ammontare dei fondi
regionali  limitatamente  alle  risorse disponibili in bilancio e con
apposito decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede al
trasferimento delle somme esistenti al momento della data di  entrata
in vigore della presente legge nei capitoli di cui al comma 1.
  6.  I  capitoli  di bilancio nn. 42112, 42113, 42119, 42201, 42140,
42142, 42143,  42151,  32315,  13126,  32318,  42153,  42158  restano
iscritti al bilancio di previsione per la sola gestione dei residui.