Art. 60. Fondo regionale per gli interventi ed i servizi socio-assistenziali 1. La Regione, al fine di concorrere al conseguimento delle finalita' della presente legge, istituisce nel bilancio regionale, a decorrere dal 1996, un fondo destinato al finanziamento degli interventi e dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge stessa, sul capitolo n. 42120 denominato: "Fondo regionale per gli interventi ed i servizi socio-assistenziali" ed un fondo destinato al finanziamento di interventi in conto capitale sul capitolo n. 42125, denominato: "Fondo regionale per spese di investimento". 2. Al fondo di cui al capitolo 42120 affluiscono: a) lo stanziamento del capitolo 42112 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale gia' finalizzato: 1) agli interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps, in attuazione della legge regionale 19 settembre 1974, n. 62; 2) allo sviluppo dei servizi sociali in favore di persone anziane in attuazione della legge regionale 3 febbraio 1976, n. 11; b) lo stanziamento del capitolo 42113 gia' finalizzato alla realizzazione di soggiorni di vacanza estiva e invernale, nonche' di servizi permanenti per il tempo libero dei minori, in attuazione della legge regionale 23 agosto 1973, n. 34; c) lo stanziamento del capitolo n. 42119 dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale, riguardante l'assegnazione di contributi ai comuni per l'assistenza economica a favore dei disagiati psichici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985 e della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5; d) lo stanziamento del capitolo 42201 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, relativo all'erogazione di contributi per interventi in campo sociale per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e di alcoolismo, in attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonche' delle leggi regionali 11 settembre 1976, n. 46, e 22 settembre 1982, n. 44, e successive modificazioni; e) lo stanziamento del capitolo 42140 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, gia' finalizzato all'erogazione di contributi al Comune di Roma per la realizzazione di un servizio mensa, in attuazione della legge regionale 16 giugno 1983, n. 40; f) lo stanziamento del capitolo 42151 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, gia' finalizzato all'erogazione di contributi per la riorganizzazione delle attivita' o dei servizi a favore dei ciechi in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8; g) lo stanziamento del capitolo 42153 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, gia' finalizzato alla concessione di contributi ai comuni per il rilascio della carta d'argento a soggetti titolari di pensione, in attuazione della legge regionale 10 maggio 1990, n. 56; h) lo stanziamento del capitolo n. 42158 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, gia' finalizzato alla concessione di contributi ai comuni sedi di istituti di prevenzione e pena per la risocializzazione dei detenuti, in attuazione della legge regionale 9 febbraio 1987, n. 13; i) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con legge di bilancio. 3. Al fondo di cui al capitolo n. 42125 affluiscono: a) lo stanziamento del capitolo n. 42142 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, relativo all'erogazione di contributi al Comune di Roma, per la realizzazione di centri di accoglienza notturna, in attuazione della legge regionale 23 gennaio 1985, n. 11; b) lo stanziamento del capitolo n. 42143 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, concernente l'erogazione di contributi ai comuni per la realizzazione di centri di accoglienza notturna nel Lazio, in attuazione della legge 17 febbraio 1987, n. 18; c) lo stanziamento del capitolo n. 32135 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, relativo ai trasferimenti agli enti locali di somme per l'acquisizione e/o ristrutturazione di immobili da adibire a strutture permanenti dei servizi sociali, in attuazione della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33; d) lo stanziamento del capitolo n. 32138 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, gia' finalizzato all'assegnazione di contributi per la realizzazione di case alloggio e di strutture destinate ad attivita' per il recupero di portatori di handicaps e degli anziani, in attuazione della legge regionale 16 novembre 1989, n. 66, come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 7; e) lo stanziamento del capitolo n. 13126 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, gia' finalizzato alla erogazione di contributi straordinari per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. 4. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si provvede, inoltre, con gli appositi fondi stanziati in bilancio dagli enti locali istituzionalmente competenti per le funzioni socio-assistenziali. 5. La legge di bilancio determina annualmente l'ammontare dei fondi regionali limitatamente alle risorse disponibili in bilancio e con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede al trasferimento delle somme esistenti al momento della data di entrata in vigore della presente legge nei capitoli di cui al comma 1. 6. I capitoli di bilancio nn. 42112, 42113, 42119, 42201, 42140, 42142, 42143, 42151, 32315, 13126, 32318, 42153, 42158 restano iscritti al bilancio di previsione per la sola gestione dei residui.