Art. 61. Criteri per il riparto e la gestione del fondo regionale per gli interventi ed i servizi socio-assistenziali 1. I fondi regionali di cui all'art. 60 sono articolati "pro quota" in appositi capitoli di bilancio, in relazione a: a) spese per lo sviluppo delle attivita' socio-assistenziali nonche' dei progetti e delle azioni programmatiche presentate dai comuni singoli o associati; b) spese di investimento; c) spese per esigenze straordinarie, studi, ricerche e sperimentazioni. 2. La quota di cui al comma 1, lettera a), e' destinata a finanziare i piani presentati dai comuni e dalle comunita' montane e, per tramite di essi, dagli enti privati e dalle associazioni di volontariato, coerenti con gli obiettivi del piano socio-assistenziale. Sono da ritenersi prioritari, in relazione alle disponibilita' finanziarie, i progetti presentati dai comuni associati, dalle comunita' montane in nome e per conto dei comuni del loro comprensorio. 3. La quota di cui al comma 1, lettera b), e' destinata alla riconversione, alla trasformazione, al riadattamento, all'ampliamento di strutture preesistenti, nonche' alla costruzione ed all'acquisto di nuove strutture idonee per la realizzazione degli obiettivi del piano socio-assistenziale regionale. I finanziamenti erogati per tale finalita' sono integrativi di contributi specifici previsti da altre leggi statali e regionali. Destinatari dei finanziamenti stessi sono i comuni, singoli o associati, e le comunita' montane interessate, nonche' le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le societa' cooperative, le associazioni di cui all'art. 4 della legge regionale 29 gennaio 1990, n. 7. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane possono, altresi', accedere a mutui previsti e disciplinati dalle norme in materia di finanza locale. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del piano socio-assistenziale regionale, definisce, sulla base di indicazioni contenute nel piano stesso, i criteri per il finanziamento delle spese di investimento con particolare riguardo ai requisiti per l'accesso ai contributi, nonche' le procedure, i vincoli e gli adempimenti. 4. La quota di cui al comma 1, lettera c), e' destinata a sostenere spese di carattere straordinario, studi, ricerche e sperimentazioni. 5. Le quote di cui al comma 1 sono determinate annualmente con la legge regionale di bilancio. 6. La determinazione di singole quote in rapporto al fondo globale per gli interventi ed i servizi socio-assistenziali deve essere effettuata in base a criteri che garantiscano, in particolare, la riconversione della spesa per la trasformazione degli interventi e dei servizi, coerenti con le disposizioni della presente legge, nonche' il funzionamento degli interventi socio-assistenziali in atto, coerenti con gli obiettivi del piano socio-assistenziale. La determinazione di tali quote viene stabilita con leggi di bilancio annuale e pluriennale in armonia con il piano annuale e pluriennale socio-assistenziale.