Art. 61.
      Criteri per il riparto e la gestione del fondo regionale
         per gli interventi ed i servizi socio-assistenziali
 
  1. I fondi regionali di cui all'art. 60 sono articolati "pro quota"
in appositi capitoli di bilancio, in relazione a:
   a)  spese  per  lo  sviluppo  delle  attivita' socio-assistenziali
nonche' dei progetti e delle  azioni  programmatiche  presentate  dai
comuni singoli o associati;
   b) spese di investimento;
   c)   spese   per   esigenze   straordinarie,   studi,  ricerche  e
sperimentazioni.
  2. La quota  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  e'  destinata  a
finanziare i piani presentati dai comuni e dalle comunita' montane e,
per  tramite  di  essi,  dagli  enti  privati e dalle associazioni di
volontariato,    coerenti    con    gli    obiettivi    del     piano
socio-assistenziale.  Sono da ritenersi prioritari, in relazione alle
disponibilita'  finanziarie,  i  progetti   presentati   dai   comuni
associati, dalle comunita' montane in nome e per conto dei comuni del
loro comprensorio.
  3.  La  quota  di  cui  al  comma  1, lettera b), e' destinata alla
riconversione, alla trasformazione, al riadattamento, all'ampliamento
di strutture preesistenti, nonche' alla costruzione  ed  all'acquisto
di  nuove  strutture  idonee per la realizzazione degli obiettivi del
piano socio-assistenziale regionale. I finanziamenti erogati per tale
finalita' sono integrativi di contributi specifici previsti da  altre
leggi statali e regionali.  Destinatari dei finanziamenti stessi sono
i  comuni,  singoli  o associati, e le comunita' montane interessate,
nonche' le istituzioni pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza,  le
societa'  cooperative,  le associazioni di cui all'art. 4 della legge
regionale 29 gennaio 1990, n. 7. I comuni, singoli o associati, e  le
comunita'  montane  possono,  altresi',  accedere  a mutui previsti e
disciplinati dalle norme in materia di finanza locale.  Il  Consiglio
regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  piano  socio-assistenziale
regionale, definisce, sulla base di indicazioni contenute  nel  piano
stesso,  i  criteri  per il finanziamento delle spese di investimento
con particolare riguardo ai requisiti per  l'accesso  ai  contributi,
nonche' le procedure, i vincoli e gli adempimenti.
  4. La quota di cui al comma 1, lettera c), e' destinata a sostenere
spese di carattere straordinario, studi, ricerche e sperimentazioni.
  5.  Le  quote di cui al comma 1 sono determinate annualmente con la
legge regionale di bilancio.
  6. La determinazione di singole quote in rapporto al fondo  globale
per  gli  interventi  ed  i  servizi  socio-assistenziali deve essere
effettuata in base a criteri che  garantiscano,  in  particolare,  la
riconversione  della  spesa  per la trasformazione degli interventi e
dei servizi, coerenti  con  le  disposizioni  della  presente  legge,
nonche'  il  funzionamento  degli  interventi  socio-assistenziali in
atto, coerenti con gli obiettivi del  piano  socio-assistenziale.  La
determinazione  di  tali  quote viene stabilita con leggi di bilancio
annuale e pluriennale in armonia con il piano annuale  e  pluriennale
socio-assistenziale.