Art. 62.
                     Rendicontazione dei comuni
 
  1.  Gli  enti  locali forniscono il riscontro della rendicontazione
dei fondi loro assegnati dalla Regione, che verifica  la  rispondenza
della   spesa   sostenuta   rispetto   alla   destinazione  prevista,
eventualmente anche con visite ispettive.
  2. La mancata presentazione  del  rendiconto  nonche'  l'irregolare
destinazione  totale  o  parziale  delle  somme erogate comportano la
revoca dell'intero finanziamento o di  parte  di  esso  e  precludono
l'assegnazione dei fondi per l'anno successivo.