Art. 62. Rendicontazione dei comuni 1. Gli enti locali forniscono il riscontro della rendicontazione dei fondi loro assegnati dalla Regione, che verifica la rispondenza della spesa sostenuta rispetto alla destinazione prevista, eventualmente anche con visite ispettive. 2. La mancata presentazione del rendiconto nonche' l'irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate comportano la revoca dell'intero finanziamento o di parte di esso e precludono l'assegnazione dei fondi per l'anno successivo.