Art. 63. Beni degli enti nazionali soppressi Vincolo di destinazione 1. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai comuni ai sensi e per gli effetti della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 70, conserva la destinazione a servizio socio-assistenziale, anche nel caso di trasformazione patrimoniale, che puo' avvenire solo previa autorizzazione della Giunta regionale. 2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, puo' autorizzare eccezionalmente deroghe al vincolo di destinazione, sulla base di motivate proposte del comune e qualora tutte le esigenze di strutture socio-assistenziali del comprensorio in cui ha sede l'immobile siano comunque soddisfatte.