Art. 63.
                 Beni degli enti nazionali soppressi
                       Vincolo di destinazione
 
  1.  Il  patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai comuni ai
sensi e per gli effetti della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 70,
conserva la destinazione a servizio  socio-assistenziale,  anche  nel
caso  di  trasformazione  patrimoniale, che puo' avvenire solo previa
autorizzazione della Giunta regionale.
  2.  La  Giunta  regionale,  sentita   la   competente   Commissione
consiliare,  puo'  autorizzare  eccezionalmente deroghe al vincolo di
destinazione, sulla base di motivate proposte del  comune  e  qualora
tutte  le  esigenze di strutture socio-assistenziali del comprensorio
in cui ha sede l'immobile siano comunque soddisfatte.