Art. 64. Primo piano socio-assistenziale regionale 1. Il primo piano socio-assistenziale regionale e' approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale. 2. Nelle more dell'approvazione del primo piano socio-assistenziale regionale e dei provvedimenti attuativi della presente legge, i finanziamenti agli enti locali istituzionalmente competenti per l'esercizio delle funzioni di assistenza sociale vengono erogati con i criteri e le modalita' stabiliti dalla normativa regionale vigente in materia, prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per il primo triennio di applicazione del piano socio-assistenziale regionale il Presidente della Giunta, d'intesa con gli assessori alla sanita' ed ai servizi sociali, nomina una commissione composta da funzionari regionali, con compiti di consulenza e assistenza nei confronti dei comuni e delle aziende unita' sanitarie locali, anche ai fini della concreta integrazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali con quelli socio-sanitari.