Art. 64.
              Primo piano socio-assistenziale regionale
 
  1. Il primo piano socio-assistenziale regionale e' approvato  entro
centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge, anche in mancanza del programma regionale di  sviluppo  e  del
relativo quadro di riferimento territoriale.
  2. Nelle more dell'approvazione del primo piano socio-assistenziale
regionale  e  dei  provvedimenti  attuativi  della  presente legge, i
finanziamenti  agli  enti  locali  istituzionalmente  competenti  per
l'esercizio  delle funzioni di assistenza sociale vengono erogati con
i criteri e le modalita' stabiliti dalla normativa regionale  vigente
in  materia,  prima  della  data  di entrata in vigore della presente
legge.
  3.   Per   il   primo   triennio   di   applicazione   del    piano
socio-assistenziale  regionale  il  Presidente della Giunta, d'intesa
con gli assessori alla sanita' ed  ai  servizi  sociali,  nomina  una
commissione   composta   da  funzionari  regionali,  con  compiti  di
consulenza e assistenza nei confronti  dei  comuni  e  delle  aziende
unita'  sanitarie  locali,  anche ai fini della concreta integrazione
dei  servizi  e  delle  prestazioni  socio-assistenziali  con  quelli
socio-sanitari.