Art. 65. Trasformazione degli istituti esistenti nelle nuove forme residenziali 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le comunita' che ospitano minori in numero superiore a dieci unita' devono essere trasformate nelle case-famiglia o nei gruppi-appartamento di cui all'art. 34, comma 4, lettere a) e b).