Art. 65.
               Trasformazione degli istituti esistenti
                   nelle nuove forme residenziali
 
  1. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge  le  comunita'  che ospitano minori in numero superiore a dieci
unita'  devono  essere  trasformate   nelle   case-famiglia   o   nei
gruppi-appartamento di cui all'art. 34, comma 4, lettere a) e b).