Art. 66. Disposizioni transitorie in materia d'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali 1. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto all'art. 58, comma 5, per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali di cui al Titolo III, Capo II, articoli 25, 26, 27, 28 e 29 e allo stesso Titolo, Capo III, si applicano le procedure fissate dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.