Art. 66.
Disposizioni transitorie in materia d'autorizzazione al funzionamento
  dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali
 
  1.  Sino  alla  data  di entrata in vigore del regolamento previsto
all'art. 58, comma  5,  per  l'autorizzazione  al  funzionamento  dei
servizi  socio-assistenziali  di cui al Titolo III, Capo II, articoli
25, 26, 27, 28 e 29 e allo stesso Titolo, Capo III, si  applicano  le
procedure fissate dalla normativa vigente prima della data di entrata
in vigore della presente legge.