Art. 68.
                        Abrogazione di norme
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le seguenti leggi regionali:
   a) legge regionale 23 agosto 1973, n. 34;
   b) legge regionale 19 settembre 1974, n. 62;
   c) legge regionale 3 febbraio 1976, n. 11;
   d) legge regionale 16 giugno 1980, n. 60;
   e) legge regionale 16 giugno 1980, n. 61;
   f) legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11;
   g) legge regionale 16 giugno 1983, n. 40;
   h) legge regionale 23 gennaio 1985, n. 11;
   i) legge regionale 6 aprile 1985, n. 33;
   l) legge regionale 9 febbraio 1987, n. 13;
   m) legge regionale 17 febbraio 1987, n. 18;
   n) legge regionale 16 novembre 1989, n. 66;
   o) legge regionale 29 gennaio 1990, n. 7;
   p) legge regionale 10 maggio 1990, n. 56;
   q) legge regionale 29 agosto 1991, n. 39;
   r) legge regionale 15 ottobre 1991, n. 61.
  2.  E' parimenti abrogata ogni altra disposizione incompatibile con
la presente legge.
  3. I criteri e le modalita' di finanziamento agli  enti  locali,  i
parametri  e  gli standards nonche' le procedure per l'autorizzazione
al funzionamento dei servizi fissati dalle leggi regionali di cui  al
comma  1  continuano tuttavia ad avere, rispettivamente, validita' ed
efficacia fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  primo  piano
socio-assistenziale  regionale  e  del regolamento previsto dall'art.
58, comma 5.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Data a Roma, addi' 9 settembre 1996
                              BADALONI
  Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 29  agosto
1996.