Art. 68. Abrogazione di norme 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) legge regionale 23 agosto 1973, n. 34; b) legge regionale 19 settembre 1974, n. 62; c) legge regionale 3 febbraio 1976, n. 11; d) legge regionale 16 giugno 1980, n. 60; e) legge regionale 16 giugno 1980, n. 61; f) legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11; g) legge regionale 16 giugno 1983, n. 40; h) legge regionale 23 gennaio 1985, n. 11; i) legge regionale 6 aprile 1985, n. 33; l) legge regionale 9 febbraio 1987, n. 13; m) legge regionale 17 febbraio 1987, n. 18; n) legge regionale 16 novembre 1989, n. 66; o) legge regionale 29 gennaio 1990, n. 7; p) legge regionale 10 maggio 1990, n. 56; q) legge regionale 29 agosto 1991, n. 39; r) legge regionale 15 ottobre 1991, n. 61. 2. E' parimenti abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. 3. I criteri e le modalita' di finanziamento agli enti locali, i parametri e gli standards nonche' le procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi fissati dalle leggi regionali di cui al comma 1 continuano tuttavia ad avere, rispettivamente, validita' ed efficacia fino alla data di entrata in vigore del primo piano socio-assistenziale regionale e del regolamento previsto dall'art. 58, comma 5. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 9 settembre 1996 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 29 agosto 1996.