Art. 7. Accesso alle prestazioni 1. I destinatari dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge hanno diritto di accedere alle prestazioni pubbliche o a quelle convenzionate, secondo le modalita' definite dal regolamento di cui all'art. 43. 2. Hanno, altresi', diritto ad un rimborso sulle spese sostenute per prestazioni non convenzionate erogate, previa autorizzazione, da enti privati o da organizzazioni di volontariato iscritti nei registri regionali di cui agli articoli 36 e 37. L'autorizzazione e' rilasciata dagli enti locali istituzionalmente competenti sui quali grava l'onere della spesa, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie ed in base ai criteri stabiliti dal piano socio-assistenziale regionale, tenuto conto dei servizi pubblici o convenzionati presenti nel territorio. 3. Le prestazioni socio-assistenziali sono fruite nell'ambito territoriale di residenza dell'utente. 4. In caso di comprovata necessita', le prestazioni socio-assistenziali possono essere fruite anche in ambito territoriale diverso da quello di residenza dell'utente, sulla base di accordi definiti con gli enti istituzionalmente competenti per territorio. In caso di urgenza, le prestazioni socio-assistenziali sono comunque erogate nell'ambito territoriale nel quale se ne e' manifestata l'esigenza.