Art. 7.
                      Accesso alle prestazioni
 
  1.  I  destinatari  dei  servizi  e  degli  interventi  di cui alla
presente legge hanno diritto di accedere alle prestazioni pubbliche o
a quelle convenzionate, secondo le modalita' definite dal regolamento
di cui all'art. 43.
  2. Hanno, altresi', diritto ad un rimborso  sulle  spese  sostenute
per  prestazioni non convenzionate erogate, previa autorizzazione, da
enti  privati  o  da  organizzazioni  di  volontariato  iscritti  nei
registri  regionali di cui agli articoli 36 e 37. L'autorizzazione e'
rilasciata dagli enti locali istituzionalmente competenti  sui  quali
grava  l'onere  della  spesa,  compatibilmente  con le disponibilita'
finanziarie   ed   in   base   ai   criteri   stabiliti   dal   piano
socio-assistenziale regionale, tenuto conto dei  servizi  pubblici  o
convenzionati presenti nel territorio.
  3.  Le  prestazioni  socio-assistenziali  sono  fruite  nell'ambito
territoriale di residenza dell'utente.
  4.   In   caso   di   comprovata   necessita',    le    prestazioni
socio-assistenziali   possono   essere   fruite   anche   in   ambito
territoriale diverso da quello di residenza dell'utente,  sulla  base
di  accordi  definiti  con  gli enti istituzionalmente competenti per
territorio. In caso di urgenza,  le  prestazioni  socio-assistenziali
sono  comunque  erogate  nell'ambito  territoriale nel quale se ne e'
manifestata l'esigenza.