Art. 8. Concorso al costo delle prestazioni 1. Le prestazioni socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, possono essere gratuite o a pagamento. 2. Gli utenti o le persone tenute al loro mantenimento concorrono al costo delle prestazioni socio-assistenziali nella percentuale determinata dagli enti locali istituzionalmente competenti, sui quali grava l'onere della spesa, in base ai criteri ed ai parametri di reddito stabiliti dal piano socio-assistenziale regionale ed alle modalita' definite dal regolamento di cui all'art. 43. 3. Agli utenti ospiti di strutture residenziali deve essere comunque garantita la conservazione di una quota di pensione o di reddito per il soddisfacimento delle esigenze personali, non inferiore al 35 per cento del trattamento minimo di pensione per l'invalidita', per la vecchiaia e per i superstiti dei lavoratori dipendenti.