Art. 8.
                 Concorso al costo delle prestazioni
 
  1. Le prestazioni socio-assistenziali, ai sensi  dell'art.  22  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 616 del 1977, possono
essere gratuite o a pagamento.
  2. Gli utenti o le persone tenute al loro  mantenimento  concorrono
al  costo  delle  prestazioni  socio-assistenziali  nella percentuale
determinata dagli enti locali istituzionalmente competenti, sui quali
grava l'onere della spesa, in base ai  criteri  ed  ai  parametri  di
reddito  stabiliti  dal  piano  socio-assistenziale regionale ed alle
modalita' definite dal regolamento di cui all'art. 43.
  3.  Agli  utenti  ospiti  di  strutture  residenziali  deve  essere
comunque  garantita  la  conservazione  di una quota di pensione o di
reddito  per  il  soddisfacimento  delle  esigenze   personali,   non
inferiore  al  35  per  cento  del trattamento minimo di pensione per
l'invalidita', per la vecchiaia e per  i  superstiti  dei  lavoratori
dipendenti.