Art. 9. Enti pubblici 1. Le funzioni socio-assistenziali nell'ambito territoriale regionale sono esercitate, secondo le competenze, in coerenza con i principi e gli obiettivi e in base alle modalita' di cui alla presente legge, dai seguenti enti pubblici: a) Regione; b) Province; c) Citta' metropolitana; d) Comuni; e) Comunita' montane. 2. Concorrono alla realizzazione del sistema socio-assistenziale le aziende unita' sanitarie locali (U.S.L.) e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.).