Art. 9.
                            Enti pubblici
 
  1.   Le   funzioni   socio-assistenziali  nell'ambito  territoriale
regionale sono esercitate, secondo le competenze, in coerenza  con  i
principi  e  gli  obiettivi  e  in  base  alle  modalita' di cui alla
presente legge, dai seguenti enti pubblici:
   a) Regione;
   b) Province;
   c) Citta' metropolitana;
   d) Comuni;
   e) Comunita' montane.
  2. Concorrono alla realizzazione del sistema socio-assistenziale le
aziende unita' sanitarie locali (U.S.L.) e le  istituzioni  pubbliche
di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.).