Art. 10.
                    Borse di studio e di ricerca
 
  1. Per  lo  svolgimento  dei  programmi  di  studio  e  di  ricerca
dell'Autorita' dei bacini regionali possono essere istituite apposite
borse di studio e di ricerca.
  2.  Le  borse  di  studio  e  di ricerca possono essere assegnate a
laureati in ingegneria o geologia da non oltre tre  anni  dalla  data
dell'assegnazione delle borse stesse.
  3.  Le  borse  di  studio e di ricerca hanno durata rispettivamente
annuale e triennale, non sono rinnovabili e  sono  incompatibili  con
altri rapporti di lavoro dipendente.
  4.  Il numero delle borse di studio e di ricerca, le procedure ed i
requisiti di assegnazione sono stabiliti dalla  Giunta  regionale  su
proposta del Comitato istituzionale, definito in base alle necessita'
di   studio   ed   elaborazione   scientifica   connesse  ai  compiti
dell'Autorita' dei bacini regionali.
  5. L'importo delle borse di studio e di ricerca e'  commisurato  al
trattamento  economico  dei dipendenti regionali di settima qualifica
funzionale.
  6. I titolari delle borse di studio e di ricerca svolgono  la  loro
attivita'  nell'ambito  dell'Autorita'  dei  bacini  regionali per la
realizzazione di singoli progetti.