Art. 10. Borse di studio e di ricerca 1. Per lo svolgimento dei programmi di studio e di ricerca dell'Autorita' dei bacini regionali possono essere istituite apposite borse di studio e di ricerca. 2. Le borse di studio e di ricerca possono essere assegnate a laureati in ingegneria o geologia da non oltre tre anni dalla data dell'assegnazione delle borse stesse. 3. Le borse di studio e di ricerca hanno durata rispettivamente annuale e triennale, non sono rinnovabili e sono incompatibili con altri rapporti di lavoro dipendente. 4. Il numero delle borse di studio e di ricerca, le procedure ed i requisiti di assegnazione sono stabiliti dalla Giunta regionale su proposta del Comitato istituzionale, definito in base alle necessita' di studio ed elaborazione scientifica connesse ai compiti dell'Autorita' dei bacini regionali. 5. L'importo delle borse di studio e di ricerca e' commisurato al trattamento economico dei dipendenti regionali di settima qualifica funzionale. 6. I titolari delle borse di studio e di ricerca svolgono la loro attivita' nell'ambito dell'Autorita' dei bacini regionali per la realizzazione di singoli progetti.