Art. 12.
                           Piani stralcio
 
  1.  In  attuazione  dell'  articolo 17, comma 6-ter, della legge n.
183 del 1989, come modificata dal decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.
398,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, il Piano dei bacini regionali puo' essere redatto  ed  approvato
anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali.
  2.  I  piani  stralcio  sono  approvati  con  le procedure previste
dall'articolo 11 della presente legge.