Art. 12. Piani stralcio 1. In attuazione dell' articolo 17, comma 6-ter, della legge n. 183 del 1989, come modificata dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il Piano dei bacini regionali puo' essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali. 2. I piani stralcio sono approvati con le procedure previste dall'articolo 11 della presente legge.