Art. 14. Efficacia del Piano dei bacini regionali 1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989 il Piano dei bacini regionali prevale su tutti gli strumenfi di piano e programmatici della Regione e degli enti locali e le norme in esso contenute sono immediatamente vincolanti per amministrazioni ed enti pubblici, nonche' per i soggetti privati qualora si tratti di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano dei bacini regionali. 2. Entro un anno dall'approvazione del Piano dei bacini, la Regione e gli enti locali provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti di piano e programmatici alle prescrizioni del Piano stesso. 3. Del suddetto adeguamento e' data comunicazione formale all'Autorita' dei bacini regionali.