Art. 14.
              Efficacia del Piano dei bacini regionali
 
  1.  Ai  sensi dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989 il Piano
dei bacini regionali prevale  su  tutti  gli  strumenfi  di  piano  e
programmatici  della  Regione  e degli enti locali e le norme in esso
contenute sono immediatamente vincolanti per amministrazioni ed  enti
pubblici,  nonche'  per  i  soggetti  privati  qualora  si  tratti di
prescrizioni dichiarate di tale  efficacia  dallo  stesso  Piano  dei
bacini regionali.
  2. Entro un anno dall'approvazione del Piano dei bacini, la Regione
e  gli  enti  locali provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti di
piano e programmatici alle prescrizioni del Piano stesso.
  3.  Del  suddetto  adeguamento  e'   data   comunicazione   formale
all'Autorita' dei bacini regionali.