Art. 17. Bilancio idrico 1. L'Autorita' dei bacini regionali definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico, per il territorio di propria competenza, al fine di assicurare l'equilibrio fra la disponibilita' della risorsa reperibile ed i fabbisogni per i diversi usi, nonche' il minimo deflusso costante vitale ai sensi della legge n. 36 del 1994. 2. Ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, l'Autorita' dei bacini regionali, nell'ambito delle proprie competenze, esprime il parere istruttorio sui provvedimenti di concessione di acque pubbliche. 3. L'Autorita' dei bacini regionali adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica; ove riscontri squilibri tra le risorse disponibili e le utilizzazioni in essere, ivi comprese quelle per uso domestico come definito dall'art. 93 del regio decreto n. 1775 del 1933, propone agli organi competenti al rilascio delle concessioni, l'adozione dei provvedimenti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico.