Art. 17.
                           Bilancio idrico
 
  1.   L'Autorita'   dei   bacini  regionali  definisce  ed  aggiorna
periodicamente il bilancio  idrico,  per  il  territorio  di  propria
competenza,  al fine di assicurare l'equilibrio fra la disponibilita'
della risorsa reperibile ed i fabbisogni per i diversi  usi,  nonche'
il  minimo  deflusso  costante  vitale ai sensi della legge n. 36 del
1994.
  2. Ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933,  n.
1775, come modificato dal decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275,
l'Autorita'   dei   bacini   regionali,   nell'ambito  delle  proprie
competenze,  esprime  il  parere  istruttorio  sui  provvedimenti  di
concessione di acque pubbliche.
  3.   L'Autorita'   dei  bacini  regionali  adotta,  per  quanto  di
competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica; ove
riscontri squilibri tra le risorse disponibili e le utilizzazioni  in
essere, ivi comprese quelle per uso domestico come definito dall'art.
93 del regio decreto n. 1775 del 1933, propone agli organi competenti
al  rilascio  delle  concessioni, l'adozione dei provvedimenti idonei
alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico.