Art. 3. Autorita' dei bacini regionali 1. L'Autorita' dei bacini regionali opera in conformita' agli obiettivi della presente legge. 2. L'Autorita' dei bacini regionali, al fine di governare in maniera uniforme i bacini idrografici di rilievo regionale, indirizza, coordina e controlla le attivita' conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione degli interventi attraverso: a) la redazione del progetto del Piano dei bacini regionali e dei progetti dei piani stralcio; b) la definizione e l'aggiornamento del bilancio idrico e l'adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica, in attuazione dell'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; c) la vigilanza ed il controllo sull'attuazione dei piani; d) l'effettuazione di studi, indagini e attivita' conoscitive; e) il coordinamento della programmazione degli interventi inerenti la difesa del suolo. 3. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 2 l'Autorita' dei bacini regionali ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti locali territoriali e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici di rilievo regionale.