Art. 3.
                   Autorita' dei bacini regionali
 
  1.  L'Autorita'  dei  bacini  regionali  opera  in conformita' agli
obiettivi della presente legge.
  2. L'Autorita' dei  bacini  regionali,  al  fine  di  governare  in
maniera   uniforme   i   bacini  idrografici  di  rilievo  regionale,
indirizza,  coordina  e  controlla  le  attivita'   conoscitive,   di
pianificazione,  di  programmazione  e di attuazione degli interventi
attraverso:
   a) la redazione del progetto del Piano dei bacini regionali e  dei
progetti dei piani stralcio;
   b)   la  definizione  e  l'aggiornamento  del  bilancio  idrico  e
l'adozione delle misure per la pianificazione  dell'economia  idrica,
in attuazione dell'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
   c) la vigilanza ed il controllo sull'attuazione dei piani;
   d) l'effettuazione di studi, indagini e attivita' conoscitive;
   e) il coordinamento della programmazione degli interventi inerenti
la difesa del suolo.
  3.  Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 2 l'Autorita'
dei bacini regionali ispira  la  propria  azione  ai  principi  della
collaborazione  con  gli  enti  locali  territoriali e gli altri enti
pubblici e di diritto pubblico operanti  nei  bacini  idrografici  di
rilievo regionale.