Art. 7.
                          Norma finanziaria
 
  1.  L'onere  per  le spese correnti, relative alle attivita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere h), i) ed i) della  presente  legge,
per  l'anno 1996 e' determinato in lire 50 milioni che viene iscritto
nel capitolo n. 21430 che si istituisce  nel  bilancio  1996  con  la
seguente  denominazione:  "Spese  per  la  gestione  delle  attivita'
agronomiche del SIARL".
  2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante  utilizzo  dello
stanziamento  di  lire  50  milioni iscritto al capitolo n. 29001 del
bilancio  1996  -  elenco  4  lettera  d):  "Fondo  globale  per   il
finanziamento  di  provvedimenti  legislativi,  relativo  alle  spese
correnti".
  3. L'onere per le spese in conto capitale, relative alle  attivita'
di  cui  all'articolo 3, comma 1, lettere h), i) ed l) della presente
legge, e' determinato in lire 50 milioni per l'anno  1996,  lire  100
milioni  per  l'anno 1997, lire 100 milioni per l'anno 1998 che viene
iscritto per il 1996 nel capitolo di nuova istituzione n.  21431  con
la   seguente   denominazione:   "Spese   per  la  progettazione,  la
realizzazione e lo sviluppo delle attivita' agronomiche del SIARL".
  4. Alla copertura finanziaria si provvede mediante  utilizzo  degli
stanziamenti  triennali  per complessive lire 250 milioni iscritti al
capitolo n. 29002 - elenco 4 lettera b)  del  bilancio  1996:  "Fondo
globale  per  il finanziamento di provvedimenti legislativi, relativo
alle spese in conto capitale".