Art. 7. Norma finanziaria 1. L'onere per le spese correnti, relative alle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i) ed i) della presente legge, per l'anno 1996 e' determinato in lire 50 milioni che viene iscritto nel capitolo n. 21430 che si istituisce nel bilancio 1996 con la seguente denominazione: "Spese per la gestione delle attivita' agronomiche del SIARL". 2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di lire 50 milioni iscritto al capitolo n. 29001 del bilancio 1996 - elenco 4 lettera d): "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi, relativo alle spese correnti". 3. L'onere per le spese in conto capitale, relative alle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i) ed l) della presente legge, e' determinato in lire 50 milioni per l'anno 1996, lire 100 milioni per l'anno 1997, lire 100 milioni per l'anno 1998 che viene iscritto per il 1996 nel capitolo di nuova istituzione n. 21431 con la seguente denominazione: "Spese per la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo delle attivita' agronomiche del SIARL". 4. Alla copertura finanziaria si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti triennali per complessive lire 250 milioni iscritti al capitolo n. 29002 - elenco 4 lettera b) del bilancio 1996: "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi, relativo alle spese in conto capitale".