(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23
                        del 30 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  All'art. 12 della legge  regionale  9  gennaio  1995,  n.  1,  sono
aggiunti i seguenti commi:
  3. La Giunta Regionale, per il conseguimento delle finalita' di cui
ai  commi precedenti, approva, su proposta dell'ESU, un piano annuale
di interventi, ricompresi tra quelli elencati all'art. 5 della  legge
regionale  9 gennaio 1995, n. 1, a favore degli studenti portatori di
handicap, che e' parte integrante del  piano  di  indirizzo  previsto
dall'art. 27 della legge regionale medesima.
  4.  Il  piano  annuale  di  cui  al comma precedente deve prevedere
prioritariamente:
   a) contributi per spese di trasporto degli  studenti  svantaggiati
dal  domicilio  personale  alla  sede  universitaria per un ammontare
massimo annuo individuale di L. 1.000.000 (unmilione);
   b) titolo di precedenza nell'assegnazione del  contributo  per  il
servizio  alloggio  di cui all'art. 6 della legge regionale 9 gennaio
1995, n. 1, fino alla concorrenza delle  richieste  presentate  dagli
studenti portatori di handicap;
   o) un contributo pari al cinquanta per cento della spesa sostenuta
per  il  pagamento  delle  tasse  di  immatricolazione  ed iscrizione
all'Universita',  previa  esibizione  delle  relative   ricevute   di
versamento;
   d)  l'acquisto  di ausili strumentali per le attivita' didattiche,
sia  d'uso  collettivo  che  individuale,  rispondenti  alle  diverse
tipologie di handicap;
   e)  assegnazione  di  buoni  -  pasto secondo criteri specifici in
deroga a quelli previsti dal bando di concorso generale.
  5. Gli interventi predetti sono erogati agli studenti portatori  di
handicap non oltre il quinto anno successivo alla scadenza legale del
corso di studio universitario al quale sono iscritti.