(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del 30 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. All'art. 12 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi: 3. La Giunta Regionale, per il conseguimento delle finalita' di cui ai commi precedenti, approva, su proposta dell'ESU, un piano annuale di interventi, ricompresi tra quelli elencati all'art. 5 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, a favore degli studenti portatori di handicap, che e' parte integrante del piano di indirizzo previsto dall'art. 27 della legge regionale medesima. 4. Il piano annuale di cui al comma precedente deve prevedere prioritariamente: a) contributi per spese di trasporto degli studenti svantaggiati dal domicilio personale alla sede universitaria per un ammontare massimo annuo individuale di L. 1.000.000 (unmilione); b) titolo di precedenza nell'assegnazione del contributo per il servizio alloggio di cui all'art. 6 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, fino alla concorrenza delle richieste presentate dagli studenti portatori di handicap; o) un contributo pari al cinquanta per cento della spesa sostenuta per il pagamento delle tasse di immatricolazione ed iscrizione all'Universita', previa esibizione delle relative ricevute di versamento; d) l'acquisto di ausili strumentali per le attivita' didattiche, sia d'uso collettivo che individuale, rispondenti alle diverse tipologie di handicap; e) assegnazione di buoni - pasto secondo criteri specifici in deroga a quelli previsti dal bando di concorso generale. 5. Gli interventi predetti sono erogati agli studenti portatori di handicap non oltre il quinto anno successivo alla scadenza legale del corso di studio universitario al quale sono iscritti.