Art. 4. Specificazioni alle singole tariffe 1. Le tariffe per la pulitura dei camini di cui al punto 1 del tariffario allegato al presente decreto, sono applicate indipendentemente dalla lunghezza del camino e si differenziano unicamente in funzione della sezione interna. 2. Le tariffe per la pulitura dei camini di cui al punto 2 del tariffario, vengono calcolate in ragione della relativa sezione interna in base ad un prezzo per metro. La lunghezza del camino e' misurata dallo sbocco del camino fino al piede dello stesso, indipendentemente dall'altezza della congiunzione con il focolare. Fino a 50 centimetri di lunghezza si arrotonda per difetto, da 51 centimetri, per eccesso al metro successivo. 3. Le tariffe per la pulitura dei pezzi di congiunzione, di cui al punto 3 del tariffario, vengono calcolate secondo la loro lunghezza sezione. Fino a 50 centimetri si arrotonda per difetto, da 51 centimetri, per eccesso al metro successivo. 4. Le tariffe per la pulitura dei focolari, di cui ai punti 4 e 6 del tariffario, vengono calcolate in base alla loro misurazione da bordo esterno a bordo esterno. 5. Le tariffe per la pulizia di stufe, di cui ai punti 5 e 7 del tariffario, valgono indipendentemente dalla loro grandezza, per ogni singola stufa ad eccezione delle stufe in muratura nelle quali le capsule di pulizia sono murate. 6. Le tariffe per la pulizia dei focolari, di cui al punto 8 del tariffario, se azionati da combustibili solidi, subiscono una maggiorazione del 20 percento. 7. La tariffa per il controllo dei fumi di scarico, di cui al punto 9 del tariffario, si intende per bruciatori ad uno stadio. Per bruciatori a due stadi o modulari, ogni stadio viene conteggiato separatamente. 8. La tariffa per il controllo del deposito carburanti, di cui al punto 10 del tariffario, e' conteggiata per ogni singolo deposito. 9. Nella tariffa oraria, di cui al punto 11 del tariffario, viene calcolata ogni mezz'ora cominciata.